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ART. 4 DPCM 10 aprile 2020 – Disposizioni in materia di ingresso in Italia
1. Cosa deve sapere e di che cosa si deve munire la persona che intende rientrare presso la propria abitazione o dimora in italia?
Ferme restando che sull’intero territorio nazionale sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
a) motivi del viaggio;
b) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
2. A quali controlli vengono sottoposte le persone che intende rientrare presso la propria abitazione o dimora in Italia?
I singoli passeggeri dovranno esibire ai vettori e agli armatori le dichiarazioni di cui si fa menzione nella risposta precedente e dovranno essere sottoposti alla misurazione della temperatura.
A quei passeggeri che manifestano uno stato febbrile, nonché a quei passeggeri la cui documentazione non sia completa viene vietato l’imbarco.
3. Quali misure organizzative devono adottare i vettori e gli armatori?
I vettori e gli armatori sono tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurino in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a promuovere l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente rimossi.
In particolare il vettore aereo provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.
4. Le persone che intendono rientrare presso la propria abitazione o dimora in Italia a chi lo devono comunicare?
Le persone che intendono rientrare presso la propria abitazione o dimora in Italia sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco.
Inoltre in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
Nell’ipotesi in cui dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non è possibile raggiungere l’abitazione o la dimora attraverso un mezzo privato l’Autorità sanitaria competente per territorio dovrà informare immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
Anche per coloro che rientrano in Italia, tramite mezzo privato ed anche se asintomatiche sono tenute a seguire le stesse disposizioni.
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avv. Elisa Boreatti Dott.ssa Bruna Moretti
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