Un consumatore può accedere al piano di ristrutturazione del debito?

Elisa Boreatti

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Ma in concreto chi è la persona sovraindebitata che può essere qualificata come “consumatore”? 

Il costo della vita sta aumentando con il passare dei giorni e spesso mancano le risorse economiche per far fronte a questa situazione con la conseguenza che si accumulano debiti a cui difficilmente si riuscirà a far fronte.

Abbiamo però anche detto che – rispetto al passato – oggi il legislatore ha previsto degli strumenti per permettere di uscire da quella che tecnicamente viene chiamata una situazione di sovraindebitamento.

Nei nostri articoli abbiamo più volte affrontato l’argomento, ora è necessario fare un passo in più: è la situazione che lo impone!

È ora importante sapere  che il “consumatore” può avvalersi, pur sempre in presenza di altri requisiti a cui abbiamo già fatto riferimento in precedenti note, di una delle misure che il Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) prevede che trovano disciplina dagli artt. 65 all’art. 83 mentre la procedura di Liquidazione Controllata e l’Esdebitazione sono disciplinati dagli artt. 268 a 283.

COSA INTENDE IL CCII PER “CONSUMATORE”?

Il CCII, all’art. 2 comma 1 lettera e), lo definisce come la  “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

Ecco, quindi, che rispetto alla legge 03/2012 il dlcs 14/2019 ha ampliato la platea delle persone che possono accedere al “piano di ristrutturazione dei debiti” (che approfondiremo in seguito).

Oggi, sono compresi nella categoria di “consumatore” anche i soci illimitatamente responsabili di:

  • società in nome collettivo (s.n.c.);
  • società in accomandita semplice (s.a.s.);
  • società in accomandita per azioni (s.a.p.a.).

Sempre che si tratti di debiti estranei a quelli sociali e che la procedura non arrechi pregiudizio ai creditori sociali.

Segnaliamo inoltre,  che una delle altre novità introdotte è quella prevista all’art. 66 che dispone l’estensione della procedura anche al cd “nucleo familiare” e quindi:

  • al coniuge;
  • ai parenti entro il quarto grado;
  • agli affini entro il secondo;
  • le parti dell’unione civile (si intendono due persone maggiorenni dello stesso sesso che abbiano contratto un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni);
  • i conviventi di fatto (si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza materiale, non legate da rapporti di parentela, affinità, coniugio o da un’unione civile).

Come vediamo quindi, il concetto di “famiglia” è molto ampio in quanto va a comprendere i parenti sino al 4° grado.

Ebbene, in tali casi può essere presentato un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento anziché tanti separati.

Dalla lettura della norma così come oggi prevista si ha pertanto evidenza che quello che rileva è la cd natura del debito contratto dalla persona che deve per l’appunto essere stato contratto per scopi estranei alla professione e alla impresa.

Collegato a questo tema, si possono delineare profili problematici per quanto attiene ai cd “debiti misti”, ossia quelli che sono stati contratti dal sovraindebitato in parte per soddisfare i bisogni della sua persona o della sua famiglia e, in parte, invece, per l’attività imprenditoriale o professionale (attività che è stata cessata). 

Ebbene, rispetto ad una tale situazione il soggetto che li ha contratti può essere lo stesso qualificato come “consumatore”? 

L’articolo del CCII nulla dice rispetto ad una tale evenienza. 

Possiamo al momento solo prendere atto che per alcune istanze che sono state presentate prima del 15.7.2022  alcuni Tribunali hanno dato risposta positiva. Richiamiamo, ad esempio, il decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord del 6.2.2021 il quale così dispone: “Pertanto in base alla ratio legislativa che conforma la procedura si deve ritenere che la qualifica di consumatore deve riconoscersi in via alternativa al soggetto:

  1. che non ha mail svolto l’attività di imprenditore;
  2. che svolge l’attività di impresa come i soci di società di persone che voglia regolare con il piano solo i debiti strumentali al soddisfacimento di interessi personali;
  3. che ha svolto l’attività di impresa e che non la svolga in futuro e che voglia regolare con il piano sia i debiti inerenti lapregressa situazione economica sia i debiti personali”.

Per le situazioni odierne, ossia quelle che devono essere lette alla luce del CCII dobbiamo, invece, ancora attendere le prese di posizioni dei Giudici. 

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