ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA’ ANCHE CON LA PRODUZIONE DEL CERTIFICATO DELLO STATO DI FAMIGLIA?

Elisa Boreatti

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Il caso.

La Corte di Cassazione è stata interrogata sulla qualificazione del certificato dello stato di famiglia prodotto dal chiamato all’eredità in un’azione proposta dallo stesso come erede, in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio.

In particolare, se la produzione del predetto documento fosse idonea a dimostrare l’allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all’eredità, ma non anche la qualità di erede, e se fosse quindi idonea a dimostrare l’accettazione tacita dell’eredita ai sensi dell’art. 476 c.c.

L’art. 476 c.c. dispone che: “l’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.

La controversia aveva ad oggetto la richiesta avanzata nei confronti del Comune di Potenza affinchè venisse accertato il diritto all’assegnazione in proprietà a titolo gratuito degli alloggi assegnati ai defunti in vita.

La decisione del Tribunale di Potenza e della Corte d’Appello di Potenza

Il Tribunale di Potenza, con la decisione n. 658/2008, rigettava la domanda attorea, perché riteneva che gli alloggi occupati non potessero essere oggetto di cessione a titolo gratuito, non essendo stati realizzati con i fondi di cui alla L. n. 291 del 1981, bensì dal Comune per il tramite dei fondi erogati dalla Cassa Depositi e prestiti, e che non avessero le caratteristiche dei prefabbricati.

Gli attori soccombenti proponevano appello.

La Corte territoriale, con la decisione oggetto dell’odierno ricorso, rigettava l’appello e regolava le spese di lite, ritenendo che, pur rientrando gli alloggi per cui è causa tra quelli realizzati dallo Stato, posto che il Comune di Potenza aveva agito su autorizzazione del Commissario straordinario per le zone terremotate e con finanziamenti erogati a tale specifico scopo, essi non avessero i caratteri di cui al D.L. n. 75 del 1991, art. 2, lett. b.

La Corte d’Appello aveva altresì ritenuto passata in giudicato la decisione del Tribunale nei confronti dei due assegnatari poiché l’appello non era stato presentato dagli stessi, bensì dall’erede, la cui qualità era risultata dal certificato di morte e dallo stato di famiglia.

La decisione della Corte di Cassazione

Avverso la decisione della Corte d’Appello di Potenza, pertanto, l’erede proponeva ricorso per Cassazione muovendo un rimprovero alla Corte D’Appello di aver ritenuto passata in giudicato la decisione del Tribunale nei confronti di due assegnatari, perché non avevano proposto appello, senza considerare che per uno di essi l’atto di appello era stato introdotto dall’erede, la cui qualità, risultante dal certificato di morte e dallo stato di famiglia, non era stata contestata e che l’esplicazione da parte sua di un’attività incompatibile con la volontà di rinuncia integrava gli estremi dell’accettazione tacita.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 210/21, ha ritenuto fondato il sopracitato gravame affermando che «nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l’allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all’eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall’accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato»

Tuttavia, prosegue la Corte, «tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell’intervenuta accettazione tacita dell’eredità, atteso che l’esercizio dell’azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all’eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede».

In conclusione.

In conclusione, la Corte di Cassazione, in virtù dei principi summenzionati, ha ritenuto la decisione della Corte d’Appello errata in relazione al passaggio in giudicato della sentenza di prime cure.

Pertanto la pronuncia della Corte D’Appello deve essere cassata e la fondatezza della censura esclude il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure nei confronti dell’erede dell’ass24egnataria.

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