Garanzia in caso di acquisto delle case in costruzione: dopo quasi 17 anni è pronto il modello della polizza di assicurazione!

Elisa Boreatti

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Il Mise e il Mef hanno portato a conclusione il decreto che indica quali debbano essere i contenuti della polizza prevista dall’art. 4 del D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, recante “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210”.

Ricordiamo che  la norma rubricata “Assicurazione dell’immobile” stabilisce che il costruttore sia obbligato a contrarre ed a consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.

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Tuttavia, dopo il riconoscimento della garanzia non è seguito alcun decreto che stabilisse quale dovesse essere il contenuto di detta polizza… sino ad oggi.

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Una specifica è d’obbligo: quello che viene previsto con decreto ministeriale è il cd “contenuto minimo” che deve avere la polizza assicurativa: le parti hanno quindi la possibilità di apporre delle modifiche tenuto in conto della particolarità del caso.

QUALI SONO LE SITUAZIONI RISPETTO ALLE QUALI L’ACQUIRENTE RICEVE TUTELA?

Il decreto attuativo prevede che la società di assicurazione è obbligata all’indennizzo:

  • dei danni materiali e diretti causati dall’immobile dal suo crollo o dalla sua rovina purché detti eventi siano derivanti da vizio del suolo o da un difetto della costruzione;
  • dei danni inerenti allinvolucro e le impermeabilizzazioni delle coperture sempre che siano riconducibili a fatti della costruzione «aventi come diretta conseguenza la mancata tenuta allacqua delle impermeabilizzazioni stesse, verificatisi e denunciati a partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino al decimo anno compreso»;
  • dei danni materiali e diretti a pavimentazioni e a rivestimenti dovuti a loro distacco o rottura e riconducibili ad un grave difetto di posa in opera;
  • dei danni agli intonaci e ai rivestimenti esterni dovuti al distacco parziale o totale dal supporto sul quale sono applicati «e riconducibili a grave difetto di posa in opera.

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Oltre all’indennizzo, la polizza deve prevedere anche il rimborso delle spese necessarie per demolire o sgomberare i residui delle cose assicurate a seguito di «sinistro indennizzabile», nonché al rimborso delle spese per lo smaltimento dei residui delle cose assicurate.

Fermo quanto contenuto in polizza, resta salvo in ogni caso il diritto dell’acquirente di agire in giudizio contro il costruttore ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, per il risarcimento del residuo danno che risulti non coperto dall’indennizzo a causa del limite della somma assicurata per ciascuna partita. Ecco, quindi, che finalmente lacquirente ha la possibilità di veder concretamente attuata quella tutela che il legislatore gli ha riconsociuto sin dal 2005… anche se, comunque, oggi dobbiamo attendere (ancora) la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (che dovrebbe avvenire a giorni!). 

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