Il mondo delle locazioni è in fermento proprio per la recente normativa europea che va ad incidere sulla regolamentazione degli “affitti brevi”. Un intervento che si è reso necessario proprio per la grande diffusione che questa tipologia di locazione sta avendo nella quotidianità.
Ecco quindi che dal 1.1.2023 sarà in vigore la direttiva europea nr. 2021/51/Ue che ha previsto nel settore fiscale un regime di cooperazione amministrativa e di scambio automatico di informazione tra gli Stati e i gestori delle piattaforme digitali.
Detto in atri termini i gestori delle piattaforme degli affitti brevi dovranno operare al fine di permettere che tutte le transazioni digitali compiute, loro tramite, dal locatore e dal conduttore siano comunicate all’agenzia delle entrate e questo proprio per andare a contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale.
Questa importante novità in tema di affitti brevi ci permette di ricordare che la locazione è il contratto in forza del quale una parte si obbliga a far godere ad un’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo e verso un determinato corrispettivo. Dalla definizione ci rendiamo quindi conto che stiamo parlando di un contratto oneroso (e questo lo distingue dal contratto di comodato) e di durata. Esso, infatti, deve avere una durata determinata anche se essa può variare a seconda della tipologia del contratto che le parti vanno a concludere.

Se infatti queste vogliono perfezionare la locazione di un immobile ad uso abitativo il regolamento contrattuale deve prevedere una durata di anni 4+4, mentre se trattasi di locazione di immobile urbano ad uso non abitativo il legislatore dispone che questa non può avere una durata inferiore ad anni sei.
Ed ancora, se la locazione riguarda immobili adibiti ad attività alberghiera o all’esercizio di attività assimilate la durata non può essere inferiore ad anni nove.
Si ha poi la locazione abitativa di tipo concertata quando i soggetti convengono una durata di 3+2, quella transitoria (anche conosciuta come affitto breve) ha una durata minima di 30 giorni (e dal momento che deve risponde ad esigenze temporanee non può avere durata superiore a 18 mesi) mentre quella transitoria per studente prevede un periodo minimo di 6 mesi (e massimo di 36 mesi). Ma non è terminata qui la carrellata delle tipologie delle locazioni atteso che esse possono distinguersi anche a seconda della natura del canone. Infatti esso può essere “libero”, quando le parti liberamente concordano il quantum oppure è “concertato” quando esso è calmierato perché il suo ammontare viene individuato tenendo in conto degli accordi territoriali tra associazioni di inquilini e proprietari.