Il vostro amministratore segue i corsi di aggiornamento?

Elisa Boreatti
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Se considerate che  la riforma del condominio è del 2012 possiamo dire che ci sono voluti un po’ di anni perché il requisito della formazione dell’amministratore di condominio fosse considerato tale e, quindi, la sua assenza comportasse, fosse già sola, sufficiente a chiedere la revoca dello stesso.

Ricordo infatti che l’art. 71-bis, lett. f) e g), disp. att. c.c. prevede che l’espletamento dell’incarico di amministratore sia subordinato alla frequenza di un corso di formazione iniziale e allo svolgimento di formazione periodica. Sono esentati dal corso iniziale solo coloro che abbiano svolto l’attività per almeno 1 anni nell’arco dei 3 anni precedenti l’entrata in vigore della l. n. 220/2012 (18 giugno 2013).

Con riferimento alla formazione periodica si richiama il d.m. n. 140/2014, che stabilisce l’obbligo formativo con cadenza annuale che parte dall’entrata in vigore del decreto, ovvero il 9 ottobre 2014, dies a quo per il decorso del primo anno, e così via. L’Amministratore in questione non ha offerto nemmeno prova di aver adempiuto tutti gli anni a questo obbligo.

Ebbene sappiate che ottenere un provvedimento di revoca dell’amministratore perché questo fatto costituisce grave irregolarità non è così scontato: i Tribunali, infatti, non l’hanno sempre vista in questo modo. A stessa domanda presentata, infatti, hanno risposto con un provvedimento di rigetto.

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