INDICE DEI CONTENUTI
1. PREMESSA
2. NOMINA ASSEMBLEARE
3. NOMINA GIUDIZIALE
4. DURATA DELL’INCARICO DELL’AMMINISTRATORE
1. PREMESSA
Il legislatore ha previsto due “soluzioni” che non sono tra loro alternative, ma che, anzi, possono essere l’una sussidiaria all’altra.
Cosa intendiamo dire? Il codice prevede che l’amministratore di condominio possa essere nominato dall’assemblea (nomina cosidetta assembleare) o dal Tribunale (nomina cosidetta giudiziale).
2. NOMINA ASSEMBLEARE
In questa prima ipotesi, ovvero nella nomina assembleare, l’amministratore condominiale non è obbligato ad accettare la proposta di incarico deliberata dall’assemblea di condominio.
L’amministratore può accettare la nomina (non deve accettarla per forza) e solo dopo aver accettato diventa a tutti gli effetti l’amministratore del condominio. A questo punto è tenuto a comunicare all’assemblea le proprie generalità, l’indirizzo in cui verranno conservati i documenti condominiali, i riferimenti della polizza assicurativa e il proprio compenso.
Inoltre, l’amministratore deve:
- Trasmettere il proprio codice fiscale e il verbale di nomina all’Agenzia delle Entrate.
- Esporre una targhetta con le proprie generalità presso l’accesso del condominio (vicino al citofono o al numero civico) o in zone di uso comune come ingressi o vialetti.
3. NOMINA GIUDIZIALE
Si ha, invece, ipotesi di nomina giudiziale quando l’assemblea non provvede alla sua nomina nonostante sia necessario perché il numero dei condomini è superiore ad otto. Una tale mancanza, per gli effetti dell’art. 1129 cc, può venir sanata dall’iniziativa dei condomini stessi che chiedono all’autorità giudiziaria di provvedere in tal senso. Non dimentichiamo che l’intervento può anche essere chiesto dall’amministratore dimissionario stesso in virtù dell’operatività del principio della prorogatio.
Cosa dice questo principio?
Che l’amministratore dimissionario sino aquando non viene sostituito da altro amministratore, continua ad essere il rappresentante dei condomini e ad esercitare i poteri-doveri attribuitigli dall’art. 1131 cc.
Per quale ragione il legislatore ha ritenuto opportuno operare in tal senso? Perché così ha voluto evitare che la comunità condominiale rischiasse di rimanere priva di una guida.
4. DURATA DELL’INCARICO DELL’AMMINISTRATORE
L’amministratore resta in carica un anno che decorre dal giorno dell’accettazione della nomina.
Al termine dell’incarico annuale il mandato è rinnovato automaticamente per un altro anno (art. 1129 comma 10 c.c.).
Molti condomini si chiedono come comportarsi se, scaduto il primo anno, non intendono confermare lo stesso amministratore. In questo caso, è necessario che i condomini votino la revoca dell’amministratore durante l’assemblea condominiale. Molti condomini si chiedono come comportarsi se, scaduto il primo anno, non intendono confermare lo stesso amministratore. In questo caso, è necessario che i condomini votino la revoca dell’amministratore durante l’assemblea condominiale.
Va ricordato infatti che l’amministratore, una volta nominato dall’assemblea può venir dalla stessa revocato, ossia può essere destituito dall’incarico che gli è stato conferito in precedenza. Questo può accadere oltre che “per mano” dell’assemblea anche ad opera del giudice. Sul punto si segnala che l’articolo cui dobbiamo far riferimento è il 1129 cc che indica anche quali debbano essere i presupposti che devono sussistere per procedere in tal senso (guarda la nostra infografica per approfondire la natura del legame tra amministratore e condominio).
NOTA NORMATIVA
“L’art. 1129 c.c. stabilisce che “la revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art. 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità”.
Per approfondire il tema della nomina del nuovo amministratore condominiale in caso di decesso e rimanere aggiornati, seguite i canali social e il blog del nostro Studio Legale.
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