La prodigalità viene definita come un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare eccessivamente rispetto alle proprie condizioni socioeconomiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro, configura autonoma causa di inabilitazione, ai sensi dell’art. 415, comma 2, c.c., indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili (la Suprema Corte sul punto richiama anche la sentenza della Cass. 786 del 13/01/2017).
–
Costituisce un approdo giurisprudenziale consolidato in sede di legittimità, che si intende confermare, quello secondo il quale può adottarsi la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno, nell’interesse del beneficiario (interesse reale e concreto, inerente la persona e/o il suo patrimonio), anche in presenza dei presupposti di interdizione o di inabilitazione e dunque anche quando ricorra una condizione di prodigalità, come nel caso in esame (La Suprema Corte richiama sul punto anche la sentenza della Cass. n. 18171 del 26/07/2013, n. 20664 del 31/08/2017).
–
Nel caso concreto sono stati assunti ad indici di conclamata prodigalità la pluralità di prestiti con una finanziaria, il mutuo con cessione del quinto della pensione, un prestito di Euro.40.000,00 contratto con la figlia, i debiti per spese condominiali, il debito di Euro.34.000 con il bar (omissis) , di cui la metà per l’acquisto di “gratta e vinci” e quanto sopra a fronte della condizione economica del soggetto che fruisce di un trattamento pensionistico di circa Euro 1.600,00 mensili.
–
Sullo stesso argomento si segnalano gli approfondimenti presenti sul sito dello Studio Legale Boreatti Colangelo & Partners – “Il gioco d’azzardo, il fenomeno ludopatico e gli strumenti per arginarlo” – “L’amministrazione di sostegno – una misura di protezione che risponde ai bisogni concreti, specifici e attuali del beneficiario”
|
avv. Elisa Boreatti
Riproduzione riservata
–
Allegato pdf della ordinanza:
Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ordinanza depositata il 7 marzo 2018 nr. 5492