LA SENTENZA: Assegno una tantum? La Cassazione dice no

Elisa Boreatti

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Ci si sposa, le cose non funzionano e ci si separa. Finisce così? Non in Italia!

Nel nostro Paese, dopo un iter giudiziario, che si conclude o con un accordo o con una sentenza, provvedimenti che sanciscono di fatto la fine dell’unione coniugale, se ne apre poco tempo dopo (sei mesi o un anno, a seconda dei casi) un altro, che rimette in discussione ogni parte dell’accordo raggiunto in sede di separazione, ovvero ogni statuizione della sentenza di separazione

Curioso, a questo proposito, quanto capitato ad un uomo che moltissimi anni or sono (c’erano ancora le lire) in sede di separazione consensuale aveva sottoscritto un accordo con la sua signora, in ragione del quale, a fronte della liquidazione a favore di quest’ultima di duecento milioni di lire, lei si impegnava a non richiedere emolumenti in sede di divorzio.

 

Purtroppo, però, la signora, nel frattempo si ammala e, non riuscendo più ad essere economicamente autosufficiente, chiede, in sede divorzile, la liquidazione di un assegno di mantenimento.

 

A tale domanda si oppone strenuamente il marito, evidenziando come l’accordo già sottoscritto in sede di separazione fosse estremamente chiaro laddove evidenziava che, a fronte della corresponsione di una somma determinata, la controparte non avrebbe dovuto più percepire alcunché in sede divorzile.

 

L’interpellato Tribunale dà ragione alla difesa del pover’uomo, ma tale decisione viene ribaltata in sede d’appello, ove l’accordo che escludeva per il futuro di poter richiedere emolumenti in sede di divorzio, viene ritenuto nullo, per illiceità della causa, anche perché «la corresponsione di ‘una tantum’ può avvenire soltanto in sede di giudizio di divorzio».

Ampliando l’orizzonte, i giudici di appello evidenziano, inoltre, che la donna «è risultata priva di autosufficienza economica», essendo «inidonea al lavoro, affetta da serie psicopatologie e priva di una stabile abitazione», e «la pensione di invalidità» da lei percepita «è di ammontare esiguo».

Inutile, quindi, si è rivelato anche l’ulteriore ricorso in Cassazione, rigettato dai Giudici di legittimità, da parte dell’ex marito, rilevato che, con lo stesso, non era in discussione la non autosufficienza economica della donna.

 

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 22401/19; depositata il 6 settembre)

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