In primis si ricordi che l’assemblea di condominio ha il compito di regolamentare l’uso delle parti comuni, di decidere sulla ripartizione delle spese, di approvare le manutenzioni e le innovazioni nonché di approvare il preventivo e il consuntivo delle spese di gestione. Ma vi è di più. L’assemblea ha altresì un potere di nomina di altri organi condominiali alcuni obbligatori, quali l’amministratore, e altri facoltativi, quali il consiglio di condominio e il revisore contabile.
Di numeri e di calcoli in relazione all’assemblea si tratta quando essa deve essere convocata, perchè 180 sono i giorni che devono trascorrere dalla chiusura dell’esercizio di gestione ed entro i quali deve essere convocata per deliberare in merito all’approvazione o meno del consuntivo, del preventivo e della ripartizione delle spese nonché in merito alle questioni di “ordinaria” amministrazione.
La richiesta di convocazione può pervenire (anche) da due condomini che devono rappresentare 1/6 del valore dell’edificio (art. 66 comma 1 disp. att. cc.). Se poi entro 10 giorni l’amministratore non convoca l’assemblea i condomini stessi possono procedere all’autoconvocazione secondo le modalità di legge o con quelle specificamente stabilite dal regolamento di condominio (art. 66 c. 1 seconda parte disp.att. c.c.).
NUMERI E ASSEMBLEA
5 sono i giorni che devono trascorrere tra quello di invio della convocazione dell’assemblea e quello in cui viene portato a conoscenza il condomino (art. 66 disp att cc) pena l’annullabilità della delibera su richiesta degli interessati stessi.
30 sono i giorni concessi dal legislatore affinchè un condomino possa impugnare la delibera chiedendone l’annullamento.
Numeri in assemblea sono anche richiesti per la sua costituzione in prima e seconda convocazione nonché per l’approvazione delle delibere.
Per quanto riguarda i primi sono richiesti in prima convocazione almeno la maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresenti i due terzi del valore dell’edificio. In seconda convocazione, invece, è richiesto almeno un terzo dei partecipanti che rappresentino almeno un terzo del valore.
Per quanto riguarda le delibere, in linea generale, si può dire che sono approvate dalla maggioranza degli intervenuti se rappresentano almeno la metà del valore dell’edificio se l’assemblea si tiene in prima convocazione; di un terzo in seconda.

Non si dimentichi poi che la legge prevede che delibere aventi particolari oggetti (ad esempio innovazioni) devono essere approvate con le maggioranze che vengono indicate dal codice civile stesso (le cd maggioranza qualificate) ove non sia richiesta l’unanimità. Dalla rapida carrellata che è stata fatta è evidente che il rispetto e la verifica dei numeri di volta in volta necessari deve avvenire non solo al momento della costituzione dell’assemblea ma anche ogniqualvolta venga assunta una decisione.
Ecco quindi spiegate le ragioni del titolo!