AUTOFERROTRANVIERI: Il lavoratore può svolgere compiti inferiori al suo livello?

Elisa Boreatti
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Il lavoratore può essere adibito, per motivate esigenze aziendali, anche a compiti inferiori, se marginali rispetto a quelli propri del suo livello?

La Corte, invero, ha ritenuto di dover dare continuità all’orientamento già formatosi per cui “il lavoratore può essere adibito, per motivate esigenze aziendali, anche a compiti inferiori, se marginali rispetto a quelli propri del suo livello” (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord, 31 agosto 2018, n. 21515).

Ciò implica che la flessibilità data dall’impiego del lavoratore in mansioni promiscue si rivela di per sè legittimo…Cassazione civile sez. lav., 19/10/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 19/10/2020), n.22668”

IL TRIBUNALE

Il Tribunale di Lecce respingeva il ricorso proposto da un dipendente nei confronti di Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici S.r.l.,.

Il predetto ricorso azionava le seguenti domande aventi ad oggetto:

–          la declaratoria dell’obbligo della Società datrice di adibire il D.B. esclusivamente alle mansioni di sua competenza quale “operatore di scambi cabina” e non, come la stessa Società aveva disposto, con apposito ordine di servizio, a quelle, inferiori e quindi dequalificanti, precedentemente svolte di “operatore di manutenzione”;

–          la corresponsione della retribuzione prevista contrattualmente per la qualifica di appartenenza ivi comprese le somme arretrate non corrisposte dalla data di maturazione del diritto;

–          l’accertamento dell’illegittimità nonchè del carattere persecutorio e vessatorio del comportamento della Società concretatisi nel demansionamento;

–          la condanna della Società al risarcimento del danno biologico, professionale, esistenziale e morale, da liquidarsi anche in via equitativa.

LA CORTE D’APPELLO

Con sentenza del 7 febbraio 2017, a Corte d’Appello di Lecce confermava la decisione resa dal Tribunale.

La corte aveva ritenuto legittimo l’impiego dell’odierno ricorrente da parte della Società datrice a mansioni inferiori a quelle proprie della qualifica di appartenenza, tenuto conto del ridotto periodo di tempo di adibizione ad esse, in assoluto e nell’arco della singola giornata lavorativa.

Per la cassazione di tale decisione ricorre lavoratore.

LA CASSAZIONE

In Cassazione il lavoratore denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2087 c.c. e del CCNL 27.11.2000 per il Trasporto Pubblico Locale lamentando la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale per essere l’impiego promiscuo del ricorrente in compiti propri della qualifica inferiore in precedenza rivestita escluso sul piano legislativo e contrattuale; conseguentemente lamenta l’illegittimità del disconoscimento dell’idoneità lesiva dell’integrità psico-fisica del lavoratore della condotta della Società, viceversa qualificabile come mobbing e fonte di danno risarcibile, domanda questa a sua volta erroneamente considerata rinunziata e disattesa dalla Corte territoriale.

La Corte, invero, ha ritenuto di dover dare continuità all’orientamento già formatosi per cui “il lavoratore può essere adibito, per motivate esigenze aziendali, anche a compiti inferiori, se marginali rispetto a quelli propri del suo livello” (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord, 31 agosto 2018, n. 21515).

Ciò implica che la flessibilità data dall’impiego del lavoratore in mansioni promiscue si rivela di per sè legittimo, mentre non trova ostacolo nella disciplina contrattuale di settore ai sensi dell’art. 2 del CCNL 27.11.2000, la cui interpretazione in termini di legittimazione della “flessibilità in uso” in quanto autorizzata da precedenti accordi collettivi pur dichiarati superati fatta propria dalla Corte territoriale non risulta adeguatamente confutata dal ricorrente.

Ne consegue, secondo quanto statuito dalla Corte territoriale, l’inconfigurabilità nella specie di condotte illegittime della Società idonee a fondare pretese risarcitorie.

Per questo motivo, rigettava i ricorso.

Avv. Gennaro Colangelo       Dott.ssa Rosa Colucci

Si allega il testo della sentenza

Cassazione civile sez. lav., 19/10/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 19/10/2020), n.22668

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