Ricordate, ne abbiamo parlato un po’ di tempo fa, quando una persona non fallibile è in una situazione di sovraindebitamento può rivolgersi all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) chiedendo di avviare la procedura di ristrutturazione dei debiti, la procedura di concordato minore, la procedura di liquidazione controllata e la procedura prevista per i debitori incapienti.
A seguito della presentazione della domanda, l’OCC nomina un gestore (professionista iscritto in apposito elenco) che avrà il compito di predisporre una relazione, sulla base della documentazione presentata dal debitore e alle ricerche, in merito al piano/proposta da presentare in Tribunale.
Lo scopo di tutte le procedure è pervenire, con modalità diverse, alla ristrutturazione dei debiti e all’esdebitazione del debitore.
Per predisporre la relazione, però, il gestore (e quindi l’OCC) deve compiere delle ricerche anche accendendo alla posizione personale del debitore così come presente nelle varie banche dati. Leggendo le norme che il Codice della Crisi dedica alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento non si rinviene quella che autorizza il gestore a compiere una tale indagine. Autorizzazione, invece, che vi era nella L. 3/2012 all’art. 15 c.10.

Ne consegue che, il gestore deve verificare presso il suo Tribunale se sono state pronunciate delle circolari che concedono questa autorizzazione “a prescindere”; diversamente deve farsi rilasciare l’autorizzazione dall’indebitato e nel caso in cui questo non avvenisse l’OCC potrebbe rinunciare anche all’incarico dal momento che non sarebbe in grado di poter svolgerlo adeguatamente. Stessa verifica deve fare il debitore.
Ebbene, la circolare è stata pronunciata, per esempio, a Pistoia ove il Presidente Barbarsi in data 10 febbraio 2023 ha conferito agli OCC del distretto una autorizzazione generale e preventiva ad accedere ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall’articolo 7, sesto comma, del d.p.c.m. 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche. Il presidente è giunto a tale conclusione partendo dal presupposto che l’art. 15 comma 10 l. 3/2012 non è stato abrogato dal Codice della Crisi, nel rispetto dei principi di economia processuale e di maggiore efficienza delle procedure di soluzione delle crisi da sovra indebitamento.
Di diverso avviso, altro Tribunale che, invece, ammette che l’accesso alle banche dati possa avvenire solo previo assenso del debitore: giunge, a questa conclusione non richiamando l’art. 15, co. 10, della l. n. 3/2012 che sostiene essere stato abrogato implicitamente da tutta la regolamentazione successiva dell’intera materia, ma attraverso il ricorso all’analogia di quanto accade per l’esperto nella composizione negoziata.
Quindi, se ritiene che questi possa accedere alle banche dati con il consenso dell’imprenditore, parimenti l’OCC (e quindi il gestore) potrà accedervi con il consenso del debitore.