Alcuna azione diretta per il pagamento delle spese condominiali può essere avviata dall’amministratore nei confronti di colui che, non proprietario, abita la casa familiare in forza di un provvedimento di assegnazione.
Un dato è certo: l’amministratore del condominio ha diritto – ai sensi del combinato disposto degli artt. 1118 e 1123 c.c., e dell’art. 63 disp. att. c.c., comma 1 – di agire giudizialmente per il recupero delle spese condominiali nei confronti dei “soli” condomini.
Solo questi, infatti, sono legittimati a partecipare all’assemblea, sono i titolari del diritto di voto nelle questioni che sono poste all’ordine del giorno e che sono obbligati a pagare le spese per la manutenzione delle cose ed i servizi nell’interesse comune.
La domanda che ci dobbiamo porre è questa: se all’interno della casa abita il genitore non proprietario a cui è stata assegnata la casa familiare, questi può ricevere dal condominio la notifica del decreto ingiuntivo per mancato pagamento delle spese condominiali?
Per rispondere dobbiamo vedere quali sono i soggetti che il legislatore fa rientrare nella categoria di “condomini”.
Tra questi vi sono:
- l’effettivo originario proprietario, ovvero il costruttore, che successivamente al frazionamento del fabbricato ed alla vendita delle unità immobiliari si è riservato la proprietà di alcune porzioni dell’edificio stesso;
- il titolare di altro diritto reale sulla singola unità.

Da quanto sopra emerge, quindi, che non sono condòmini coloro che sono titolari di un diritto di godimento del bene immobile.
Tra questi si possono annoverare:
- il conduttore dell’unità immobiliare;
- il mero possessore;
- chi può apparire proprietario;
- l’assegnatario della casa familiare proprio.
Sul punto si è da ultimo espressa anche la Corte di Cassazione nell’ordinanza del 23 maggio 2022, n. 16613 ove ha ricordato che «il diritto di godimento della casa familiare spettante al coniuge o al convivente affidatario di figli minori […], in forza di provvedimento giudiziale opponibile anche a terzi, è […] un diritto personale di godimento “sui generis”, sicché esso non rileva ai fini della pretesa dell’amministratore condominiale […] volta a riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell’interesse comune, restando esclusa un’azione nei confronti dell’assegnatario della singola unità immobiliare».
Ecco quindi che l’eventuale accordo tra proprietario e assegnatario della casa in merito a chi debba pagare le spese condominiali, si rileva solo nei rapporti interni tra i questi ultimi e non ha rilevanza alcuna nei confronti del condominio.