Il debitore mette a disposizione della procedura di liquidazione del patrimonio il ricavato della dalla vendita del bene pignorato: può farlo?

Elisa Boreatti
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Come sappiamo, la liquidazione del patrimonio del debitore (art. 14 ter L. 03/2012) è una procedura che permette al debitore, per quanto possibile, di pagare i debiti maturati nel corso degli anni  mettendo a disposizione tutti i propri beni, ad eccezione di quelli impignorabili

A seguito della messa a disposizione dei beni, vi sarà la nomina di un liquidatore che, dapprima, mette in vendita i beni e poi distribuisce il ricavato ai creditori. Con la soddisfazione di tutti i creditori nei termini di cui al piano di liquidazione, la procedura si chiude. Qualora però questo non si dovesse verificare (e quindi non tutti i creditori dovessero venir pagati), il debitore potrà chiedere l’esdebitazione.

Come abbiamo visto più volte, la liquidazione del patrimonio è una soluzione prevista dalla legge n. 3 del 2012 in alternativa all’accordo di composizione della crisi e al piano del consumatore, disciplinati dalla stessa legge.

Oggi, rispetto a questa procedura segnalo la specifica pronuncia data dal Tribunale di Reggio Emilia con sentenza del 17 Maggio 2022.

La pronuncia è di una certa rilevanza perché ammette l’apertura di una procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14- ter l. 3/2012, anche quando il debitore mette a disposizione della massa dei creditori il ricavato della vendita forzata di un immobile  di una procedura esecutiva immobiliare che è ancora pendente.

A tal ultimo riguardo sono doverose delle specifiche: 

  • l’importo che il debitore può mettere a disposizione è quello che deriva sì dalla vendita, ma al netto dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice dell’anzidetta esecuzione immobiliare;
  • l’istanza ex art. 14 ter deve essere presentata successivamente alla pronuncia da parte del Giudice dell’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione. 

Cosa vuol dire questo?

Vuol dire che se il debitore decide di presentare una istanza di liquidazione del patrimonio quando vi è una procedura esecutiva immobiliare in corso, questa si sospende (è il cd effetto inibitorio di cui all’art. 14 quinques).

Tuttavia al verificarsi di questa ipotesi deve essere fatto un distinguo in base alla circostanza che il Giudice dell’esecuzione abbia o meno pronunciato l’ordinanza di assegnazione delle somme ricavate dalla vendita dell’immobile pignorati.

Infatti, se l’istanza ex art. 14 ter viene presentata prima della pronuncia dell’ordinanza, gli atti esecutivi sino a quel momento compiuti sono inefficaci.

Cosa significa? Vuol dire che vengono meno i vincoli che sul bene la notifica  del pignoramento ha determinato con la conseguenza che lo stesso rientra nella disponibilità del debitore. 

Se, invece, viene dichiarata successivamente, la somma ricavata dalla vendita viene consegnata al debitore il quale deve inserirla nella provvista di cui al piano di liquidazione stesso. 

Così operando il debitore può disporre di una “finanza esterna” che gli consente la chiusura anticipata della procedura di liquidazione del patrimonio richiesto.

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