CASSA FORENSE: VERSAMENTO PARZIALE DEI CONTRIBUTI: SONO ESLCUSI DAL CALCOLO DELLA PENSIONE ?

Elisa Boreatti
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I fatti.

La Corte d’Appello di Salerno, nel 2014, ha confermato (in parte) la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore di parziale accoglimento dell’opposizione del legale alla cartella esattoriale ed ha rigettato poi la domanda riconvenzionale con la quale la Cassa Forense aveva chiesto dichiararsi l’inefficacia, ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia, degli anni 1992,1993 e 1994, per i quali il pagamento dei contributi non era stato integrale.

Per la Corte territoriale, infatti, nessuna norma della legge professionale prevede, come invece avviene per i lavoratori dipendenti, che l’annualità non possa essere accreditata ove i versamenti contributivi siano inferiori al dovuto.

Contro questa decisione l’Istituto di previdenza ha proposto ricorso in Cassazione.

Cassazione.

Con ordinanza n. 694 depositata il 18 gennaio 2021, la Cassazione rileva come manchi nell’ambito della legge professionale una disposizione che preveda espressamente l’annullamento della contribuzione versata e della relativa annualità in caso di parziale omissione.

Argomenta la Corte che l’articolo 2 della legge 576 del 1980, come sostituito dall’articolo 1 della legge febbraio 1992, n. 141, prevede che la pensione di vecchiaia “è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all’1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali…“.

L’inciso “effettiva contribuzione” non può tuttavia essere interpretato come “integrale contribuzione”, in quanto non si fa alcun riferimento ad una misura.

Ciò sta invece ad indicare che la pensione si commisura sulla base della contribuzione «effettivamente» versata, escludendo così ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio che vige invece per il lavoro dipendente e che è ovviamente inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti.

 

È pur vero – scrivono i giudici – che con questo meccanismo si finisce per computare sia ai fini della anzianità contributiva prescritta, sia ai fini della misura della pensione, anche gli anni in cui si è versato meno del dovuto e che detto minore versamento potrebbe anche non influire sull’ammontare della prestazione, andando così a scapito della Cassa.

Tuttavia sembra questo un effetto ineliminabile della mancanza, nell’ambito della legge professionale, di una disposizione che ricolleghi alla parziale omissione contributiva, l’annullamento sia di quanto versato, sia dell’ intera annualità.

La Corte individua dunque una “patologia del sistema” che ritiene però superabile attraverso “l’adozione di più rigorosi controlli sulle comunicazioni e sulle dichiarazioni inviate dagli iscritti, al fine di procedere tempestivamente al recupero di quanto dovuto e non versato”.

Considerazioni richiamate cura di

Studio Legale Boreatti Colangelo & Partners

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