Ulteriori modifiche al Codice della Crisi: viene privilegiato il percorso stragiudiziale della composizione negoziata

Elisa Boreatti

TAG:

L’obiettivo del D.Lgs. 14/2019 è stato quello di risanare le imprese risolvendo la crisi prima di rivolgersi all’autorità giudiziaria, in linea con le riforme che lo hanno preceduto e che hanno avuto la finalità di consentire, per quanto possibile, la sopravvivenza economica e finanziaria dell’impresa in crisi, o meglio, di consentirne il rilancio, di ridurre le conseguenze personali derivanti dal fallimento per l’imprenditore in crisi e di prevedere al tempo stesso una procedura semplificata, che faciliti la tutela degli interessi dei creditori, nei limiti della situazione di fatto. 

Il Codice ha, quindi, individuato che possibili soluzioni alla crisi possono essere il piano di risanamento, l’accordo di ristrutturazione dei debiti, il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale. 

Tuttavia, queste si sono rilevate strumenti non utili a risolvere quelle situazioni di eccesso di indebitamento sofferto da famiglie e piccoli operatori economici ossia quelli che non superano le soglie dimensionali indicate dall’art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 14/2019. 

Quindi, l’unica forma per così dire di aiuto questi lo ricevevano in qualche modo dalla lentezza delle procedure esecutive individuali azionate dai creditori.

La situazione è rimasta così sino al 2012 quando è stata emessa la legge 3/2012 che ha introdotto nel nostro ordinamento le procedure di:

  • accordo di composizione della crisi; 
  • piano del consumatore;
  • liquidazione del patrimonio.

.

LE TRE PROCEDURE

Con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza le 3 procedure della legge 3/2012 sono state ridenominate, ed in parte riformulate in termini di regole, per cui dal 16 maggio 2022 sono attivabili le seguenti procedure: 

  • 1) la ristrutturazione dei debiti del consumatore, disciplinata dagli artt. 67-73 del D.Lgs. 14/2019; 
  • 2) il concordato minore, disciplinato dagli artt. 74-83 del D.Lgs. 14/2019; 
  • 3) la liquidazione controllata, disciplinata dagli artt. 268-277 del D.Lgs. 14/2019.

Vengono inoltre previste al Titolo II le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi. 

Tra le novità più rilevanti si segnalano

  • a) la disciplina di puntuali strumenti di allerta, finalizzati a far emergere tempestivamente la crisi dell’impresa, e di ricercare, con l’ausilio degli organi di controllo o dell’Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa (Ocri), una soluzione stragiudiziale alla crisi, mediante l’adozione di misure riorganizzative dell’attività imprenditoriale;
  • b) l’istituzione presso ciascuna Camera di commercio di un Ocri, chiamato ad assistere il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi; 
  • c) la previsione di un apposito procedimento di composizione assistita della crisi, che è finalizzato a ricercare una soluzione alla crisi, mediante una trattativa con i creditori svolta con la mediazione dell’Ocri; 
  • d) la disciplina di misure premiali (patrimoniali e legali) per i debitori che procedono alla segnalazione delle circostanze di crisi che caratterizzano la loro impresa in maniera tempestiva, ovvero entro 6 mesi dal verificarsi di determinati indicatori di crisi. 

C’è inoltre lo schema di decreto legislativo che il Governo ha pronunciato a marzo 2022 proprio per recepire ulteriori parti della Direttiva comunitaria Insolvency.

Direttiva, giova ricordarlo,che si propone di rafforzare in Europa – attraverso regole simili che devono essere adottate da ciascuno Stato membro – la cultura del recupero dell’impresa in crisi e quindi la “prevenzione” dello stato di insolvenza. 

Per raggiungere tale risultato la direttiva interviene sul Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza talvolta modificando la definizione di un termine, tal altra mutando la rubrica di una norma e tal altra ancora sostituendo interi Capi.

Quest’ultima situazione è quella che si è verificata al Titolo II in forza dell’art. 6 dello schema di decreto legislativo.

  • L’art. 6 dello schema di decreto legislativo modifica la Parte Prima, Titolo II, del CCII che prima della novella, come si è visto, era dedicato alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi. Seppur sommariamente si può dire che:
    – al Capo I: dall’art. 12 al 25-quinquies CCII si dispone di “composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa di cui al D.L. n. 118/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 147/2021 e che va a sostituire il procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolgeva dinanzi all’OCRI;
    – al Capo II: dall’art. 25 sexies e art. 25 septies CCII si tratta del “concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all’esito della composizione negoziata”;
    – al Capo III dall’art. 25 octies, novies, decies, undices CCII si tratta di “segnalazione per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione”.
  • L’art. 11 dello schema di decreto legislativo intervene sulla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione I del CCII che interessa non solo la nomenclatura della rubrica di quest’ultima sezione, ma anche gli articoli 37, 38, 39 del CCII.
  • L’art. 22 dello schema di decreto legislativo sulla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione IV sull’ articolo 104 e sull’articolo 106 CCII.
LinkedIn
Email
Print