Il Codice della Crisi animato da principi nobili

Elisa Boreatti
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Prevenzione e regolazione concordata: questi sono i due principi che hanno animato la riforma delle procedure concorsuali.

La prosecuzione dell’attività aziendale, infatti, non solo consente di garantire il creditore ma al contempo mantiene “in una situazione di equilibrio” il mercato. Ecco perché il legislatore ha voluto partire dalla crisi, non dai soggetti che si trovano in questa situazione.

Questi ultimi, possono essere “inseriti in due grandi categorie”: il consumatore, la persona fisica, la piccola impresa, l’impresa artigiana, le start up, da una parte e, dall’altra, le imprese che sono soggette a liquidazione giudiziale (e che prima, invece, erano sottoposte alla disciplina fallimentare).

Va segnalata una novità: la legge n. 3 del 2012, nella sua previsione originaria, prevedeva la possibilità di ricorrere ad una delle procedure di composizione delle crisi solo da parte dei soggetti non fallibili. Questo aveva quale conseguenza che la circostanza che il socio illimitatamente responsabile di società di persone poteva accedere alla procedura di sovraindebitamento solo in caso di società non fallibile.  

Successivamente il DL 137/2020 ha modificato la nozione di consumatore dettata all’art. 6 della L. 3/2021, ricomprendendo, ora, tra i consumatori anche il socio fallibile per quanto riguarda “i debiti estranei a quelli sociali”. Oggi il d.lgs 14/2019 così come in vigore da luglio ripropone le medesime disposizioni; infatti, l’art. 2 del nuovo codice, rubricato “definizioni”, alla lett. c) dispone che per “sovraindebitamento” s’intende “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’impresa minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative […] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza” e, alla successiva lettera e), definisce come consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia […] (di società di persone, ndr), per i debiti estranei a quelli sociali”.

In ogni caso oggi il CCII prevede l’assoggettamento ai procedimenti di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza di ogni categoria di debitore, persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente attività commerciale, agricola o artigiana, con esclusione dei soli enti pubblici a mezzo di un unico procedimento. Questa “reductio ad unum” di tutte le iniziative giudiziali fondate sulla crisi o sull’insolvenza tanto nell’ipotesi di conservazione quanto in quella di liquidazione dell’impresa o del patrimonio del debitore invero emergeva già all’interno della legge delega dove si poneva l’esigenza di “adottare un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, in conformità all’articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo […]”.

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