Chi può utilizzare la legge 3/2012?

Elisa Boreatti
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Come dicevano una volta, “ripetere le cose male non fa”; se poi aggiungiamo anche delle ulteriori informazioni a quello che abbiamo già detto, completiamo il quadro di quello di cui si sta parlando.

Oggi vediamo la categoria dei soggetti che possono presentare istanza ex legge 3/2012, ma di ciascuno ne esaminiamo le caratteristiche.

Quando infatti leggiamo “consumatori” voi chi immaginereste? Di fatto “consumatore” è ognuno di noi quando non opera nell’ambito della sua attività professionale. Il legislatore, infatti definisce questa categoria come colui che “agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, ma anche l’eventuale socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III (s.n.c.) IV (s.a.s.) e VI (s.a.p.a.) del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali” – art. 6 comma 2 lettera b)”. Quindi, purché si tratti di una persona fisica e l’indebitamento da comporre dovrà comunque essere maturato per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta. 

Quando nella norma leggiamo “piccole imprese” a cosa si fa riferimento? Le piccole imprese sono quelle che hanno:

  • un fatturato inferiore a 200.000 euro annui;
  • patrimonio inferiore a 300.000;
  • debiti inferiori a 500.000 euro.

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Per quanto invece riguarda le attività che vengono svolte bisogna guardare alla loro natura e al modo in cui sono esercitate.

Infatti, se il settore è quello commercio, terziario o del turismo allora l’attività esercitata è quella commerciale.

Se invece, viene svolta una attività di produzione di beni, semilavorati o di prestazione di servizi ad esclusione delle attività agricole e commerciali, o quella di intermediazione nella circolazione di beni, l’attività è quella dell’artigianato.  

Infine, se viene svolta una attività agricola l’attività sarà agricola: all’interno di questa categoria il legislatore ha operato una ulteriore distinzione tra coltivatore diretto e impreditore agricolo di imprese familiari.

QUALE LA DIFFERENZA?

Il primo svolge l’attività agricola in modo esclusivo o prevalente e si dedica, con o senza l’ausilio dei familiari, alla coltivazione manuale dei fondi.

Il secondo – costituito in forma individuale o collettiva – si avvale di personale salariato nello svolgimento dell’attività.

Il legislatore ha inoltre previsto che anche gli enti privati non commerciali possano avvalersi della legge 3/2012.

Ad esempio, associazioni, comitati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali come emerge dalla legge, dall’atto costitutivo, dallo statuto o in mancanza dalla natura dell’attività svolta. Il Testo unico sulle imposte e sui redditi dpr 917/86 ha altresì stabilito che accanto a questo criterio ve ne sia un cd sussidiario basato sulla prevalenza della attività posta in essere. Quindi, a prescindere dalle dichiarazioni indicate nell’atto costitutivo o nello statuto l’ente può perdere la qualifica di ente non commerciale. Viene così introdotta una ipotesi di presunzione legale di perdita della qualifica di ente non commerciale.

Inoltre, possono avvalersi della legge 3/2012 anche i professionisti, ossia le persone fisiche o giuridiche che agiscono nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale o prefessionale.

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