Leggendo il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (CCII) veniamo a conoscenza di chi può accedere alle misure di sovraindebitamento.
Abbiamo visto nella precedente nota che in primis è contemplato il consumatore. Ma sappiamo che non solo lui può avvalersi degli strumenti previsti dal CCII in tema di sovraindebitamento.
Ebbene, chi altro può?
La risposta è che se si trovano in una situazione di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza possono presentare istanza all’Organismo di Composizione della Crisi le:
- Imprese minori.
- Imprese agricole.
- Imprese start up innovative.
- Professionisti/e, artisti/e o lavoratori/lavoratrici autonomi/e.

Ma cosa si intende per imprese minori?
Rientrano in questa categoria le imprese che:
- Nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di accesso alla procedura di gestione del sovraindebitamento l’impresa non deve aver avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore a 300.000 EUR.
- Nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di accesso alla procedura di gestione del sovraindebitamento l’impresa non deve avere realizzato ricavi lordi superiori a 200.000 EUR all’anno.
- l’impresa deve avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, inferiore a 500.000 EUR.
Cosa si intende, invece, per imprese agricole?
Ebbene, sono tali quelle che presentano le caratteristiche di cui all’art. 2135 codice civile che al primo comma così dispone “E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse.
Con l’espressione “imprese start-up innovative” il legislatore vuole riferirsi a quelleimprese che hanno i requisiti previsti dalla legge e sono iscritte nella sezione speciale del registro imprese. Sull’argomento si rimanda ad una precedente nota.
I/Le liberi/e professionisti/e, artisti/e oppure lavoratori/lavoratrici autonomi/e sono coloro che, invece, non svolgono attività di impresa.
Infine, ricordo che anche l’imprenditore cessato può chiedere di accedere agli strumenti di composizione: qui però si pone un altro problema, ossia quello di vedere a quale di quelli previsti può fare domanda: piano di ristrutturazione del debito o concordato preventivo? Visto che la risposta non è “lineare” è opportuno dedicare una nota a sé.