La riforma dell’istituto dell’azione di classe è stata introdotta con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019 della legge n. 31 del 12 aprile 2019 recante appunto le “Disposizioni in materia di azione di classe”.
Il provvedimento ha introdotto una disciplina organica dell’azione di classe, trasportando l’istituto dal Codice del Consumo all’interno del Codice di Procedura Civile, in chiusura del Libro IV. Dopo il Titolo VIII dedicato alla disciplina dell’Arbitrato è stato infatti inserito il nuovo Titolo VIII-bis “Dei procedimenti collettivi” (artt. da 840-bis a 840-sexiesdecies), nel quale è appunto disciplinata la class action. Sono state inoltre inserite alcune nuove disposizioni di dettaglio all’interno delle norme di attuazione del c.p.c., per disciplinare le comunicazioni a cura della cancelleria e gli avvisi in materia di azione di classe e l’elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all’azione di classe.
L’entrata in vigore della legge sull’azione di classe è postergata a 12 mesi dalla sua pubblicazione, questo per consentire al Ministero della giustizia di attuare gli accorgimenti tecnici necessari ai sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche.
Nel periodo transitorio continueranno a trovare applicazione le regole previste dal Codice del Consumo (art. 140-bis)
Cos’è l’azione di classe?
La class-action, o azione di classe, rappresenta un particolare tipo di azione legale attraverso la quale è possibile ottenere la tutela di diritti individuabili omogenei.
Con l’azione di classe un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro, i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti, o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell’autore della condotta lesiva per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
Possono proporre l’azione di classe soltanto le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia, ferma la legittimazione di ciascun componente della classe.
L’azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese o nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività.
Il procedimento
Il procedimento per l’azione di classe si divide in due fasi: una prima fase nella quale vengono verificate le condizioni di ammissibilità della procedura; verificati i requisiti di ammissibilità della procedura si apre la seconda fase che riguarda la procedura di adesione.
La domanda per l’azione di classe è proposta con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente.
Il ricorso, insieme al decreto di fissazione dell’udienza, è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal deposito del decreto, nell’area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l’agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.
Decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del ricorso nell’area pubblica del portale non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente e quelle proposte sono cancellate dal ruolo; le azioni di classe proposte tra la data di deposito del ricorso e il termine suindicato sono riunite all’azione principale.
Il tribunale decide con ordinanza sull’ammissibilità dell’azione di classe; l’ordinanza di ammissione, pubblicata sul portale dei servizi telematici, fissa un termine perentorio (da 60 a 150 giorni) entro il quale i soggetti portatori di diritti individuali omogenei possono aderire l’azione.
Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione (artt. 702-bis e ss. c.p.c.); il tribunale, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del giudizio. Se è disposta una c.t.u., l’obbligo di anticipare le spese e l’acconto sul compenso al c.t.u. sono posti a carico della parte resistente, salvo che sussistano specifici motivi.
Ai fini dell’accertamento della responsabilità del resistente il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici. Inoltre, su istanza motivata del ricorrente, contenente l’indicazione di fatti e prove ragionevolmente disponibili dalla controparte, sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda, il giudice potrà ordinare al resistente l’esibizione delle prove rilevanti che rientrano nella sua disponibilità, nei limiti di quanto è proporzionato alla decisione.
Il procedimento è definito con sentenza, resa nel termine di trenta giorni successivi alla discussione orale della causa.
La sentenza che accoglie l’azione di classe ha un contenuto piuttosto articolato:
- provvede sulle domande risarcitorie o restitutorie proposte dal ricorrente, quando l’azione è stata proposta da un soggetto diverso da un’organizzazione o da un’associazione inserita nell’elenco ministeriale;
- accerta che il resistente, con la condotta addebitatagli dal ricorrente, ha leso diritti individuali omogenei;
- definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei, specificando gli elementi necessari per l’inclusione nella classe dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei;
- stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali omogenei;
- dichiara aperta la procedura di adesionee fissa il termine perentorio (da 60 a 150 giorni) per l’adesione all’azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei;
- nomina il giudice delegatoper la procedura di adesione;
- nomina il rappresentante comune degli aderenti(soggetto che deve possedere i requisiti per la nomina a curatore della crisi d’impresa); il rappresentante comune degli aderenti è espressamente qualificato pubblico ufficiale.
Venendo ora alla seconda fase del procedimento per l’azione di classe, ossia quella relativa all’adesione alla class action, questa si propone mediante inserimento della relativa domanda (da presentare su modello approvato con decreto ministeriale) nel fascicolo informatico, avvalendosi di un’area del portale dei servizi telematici. La domanda di adesione produce gli effetti della domanda giudiziale e può essere presentata anche senza il ministero di un difensore, a pena di inammissibilità deve contenere:
- l’indicazione del Tribunale e i dati relativi all’azione di classe a cui il soggetto chiede di aderire;
- i dati identificativi dell’aderente;
- l’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero il servizio elettronico di recapito certificato qualificato dell’aderente o del suo difensore;
- la determinazione dell’oggetto della domanda;
- l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;
- l’indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;
- l’attestazione: “Consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri”;
- il conferimento al rappresentante comune degli aderenti, già nominato o che sarà nominato dal giudice, del potere di rappresentare l’aderente e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione;
- i dati necessari per l’accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute in favore dell’aderente;
- la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese.
I documenti probatori sono prodotti mediante inserimento nel fascicolo informatico.
Al resistente è consentito depositare una memoria contenente le sue difese, nella quale prende posizione sui fatti posti dagli aderenti a fondamento della domanda.
Il rappresentante comune degli aderenti predispone e comunica agli aderenti e al resistente il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti; il resistente e gli aderenti possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi (nella procedura di adesione non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova documentale); il rappresentante comune apporta quindi le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo informatico.
Il giudice delegato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna con decreto motivato il resistente a pagare le somme o le cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione.
Il giudice delegato condanna inoltre il resistente a corrispondere direttamente al rappresentante comune degli aderenti, a titolo di compenso, un importo variabile in misura progressiva in ragione del numero dei componenti la classe, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate.
Il resistente è condannato anche a corrispondere direttamente all’avvocato che ha difeso il ricorrente fino alla pronuncia della sentenza un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione (quota lite). Il predetto importo, riconosciuto a titolo di compenso premiale, è liquidato con le stesse percentuali di quello per il rappresentante comune.
A favore del difensore di cui l’aderente si sia avvalso è dovuto un compenso determinato con apposito decreto del Ministro della giustizia.
Le nuove norme preiste dalla legge n. 31/2019, come anticipato, saranno in vigore dal 19 aprile del 2020 essendo stato previsto dal legislatore un periodo transitorio di un anno, durante il quale continuerà ad essere applicata la disciplina prevista dal Codice del Consumo.
–
Riproduzione riservata
Avv. Gennaro Colangelo Dott. Luigi Faggiano