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Sommario: 1. Introduzione – 2. Il gioco d’azzardo illegale e il gioco d’azzardo legale – 3. Ludopatia e strumenti per arginare il fenomeno ludopatico: la nomina dell’amministratore di sostegno – 4. Conclusioni |
- INTRODUZIONE
In Italia vi è la “paradossale” co – esistenza del gioco d’azzardo illegale e di quello pubblico legale.
Ora, sebbene queste due tipologie di gioco differiscano per natura, esse ne condividono gli effetti in quanto entrambe possono creare dipendenza, sino a giungere a divenire una vera e propria patologia, la cd. “ludopatia”.
In questo scenario è poi interessante il “ruolo” dello Stato che, se da una parte, sembra incentivare il gioco d’azzardo legale rendendo accessibile ai più (si pensi ad esempio alle macchinette da gioco che oramai si trovano non solo nei tabacchini, ma anche nei supermercati) dall’altro, pare si stia muovendo per arginare la piaga sociale che il gioco d’azzardo sta diventando.
- IL GIOCO D’AZZARDO ILLEGALE E IL GIOCO D’AZZARDO LEGALE
Con l’espressione “gioco d’azzardo” si intende quel gioco ove due sono gli elementi che predominano: il fine del lucro, da una parte, e l’aleatorietà della vincita o della perdita connaturata al gioco, dall’altra.
Esso ha natura legale se nella organizzazione del gioco stesso è presente lo Stato mentre ha natura illegale nel caso in cui questo non avvenga.
Il codice penale dà evidenza del gioco d’azzardo illegale all’art 718 cp rubricato “esercizio di giuochi d’azzardo”. Il legislatore con questa disposizione punisce con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore ad euro 206 chiunque tenga un gioco d’azzardo ovvero lo agevoli fuori dei casi di casinò autorizzati e delle navi da crociera naviganti fuori dal bacino del Mediterraneo. Circostanze aggravanti previste all’art 719 cp, sono l’aver istituito o tenuto una casa da gioco, l’essere stato posto in essere il fatto in un esercizio pubblico , l’essere state impegnate poste rilevanti nel gioco e l’aver partecipato al gioco persone di età inferiore ad anni diciotto. Con l’art. 720 cp rubricato “partecipazione a giuochi di azzardo”, il legislatore punisce chi, senza concorrere nel reato ex art. 718, è colto a partecipare ad un gioco d’azzardo. La pena è l’arresto fino a sei mesi o, in alternativa, l’ammenda fino ad euro 516. La pena è aumentata se il reo è sorpreso in una casa di gioco, ovvero in pubblico esercizio, ovvero sono state impegnate poste rilevanti. La condanna non consegue dalla mera condotta: è necessaria la condizione di punibilità dell’essere sorpresi mentre si gioca.
Il codice civile non accorda alcuna tutela al gioco d’azzardo illegale e di un tanto si ha riscontro leggendo il testo dell’articolo 1933 cc ove il debito di gioco viene qualificato come una obbligazione naturale. Da un tanto ne discende, da una parte, che il creditore non può adire l’autorità giudiziaria per veder tutelato il suo diritto di credito e, dall’altra, che egli al pari degli altri creditori di obbligazioni cd naturali, non è tenuto a restituire la somma che un soggetto abbia pagato per un debito di tal natura sempre che il giocatore non sia incapace e il gioco non sia truccato.
Sul versante del gioco legale, invece, vi è tutta una “filiera” che deve essere rispettata e che suppone, ad ogni fase, un controllo sull’attività ludica stessa.
In particolare lo Stato ha istituito l’AAMS (che è l’agenzia che regola il comparto del gioco pubblico attraverso una verifica costante dell’operato dei concessionari) che, a seguito di gare pubbliche, concede la concessione per la conduzione della rete elettrica ai concessionari (imprese private). A loro volta le concessionarie concludono un mandato con i gestori, che sono anche esse imprese private, per installare e gestire la raccolta dei giochi stessi. Tra i gestori si annoverano i proprietari degli apparecchi che si fanno garanti della loro conformità alla normativa vigente. Successivamente i gestori concludono a loro volta contratti con gli esercenti – che sono i titolari degli esercizi commerciali in cui le macchinette da gioco vengono installate – che si impegnano a fornire lo spazio dove collegare gli apparecchi, la loro custodia e che ricevono un corrispettivo commisurato all’entità delle giocate.
Ma quali sono i giochi d’azzardo legali?
L’elenco viene fornito sul sito dei monopoli di Stato e, tra questi, si annoverano il lotto, il superenalotto, i gratta e vinci…. Tuttavia non si tratta di un elenco chiuso ma questo si amplia dei giochi che di volta in volta vengono introdotti dallo Stato. Si pensi, ad esempio, al decreto Visco-Bersani che ha introdotto nel 2006 gli skill games (o giochi di abilità) ove l’abilità del giocatore prevale sull’elemento dell’aleatorietà.
I motivi che portano lo Stato ad ampliare continuamente la categoria dei giochi legali si rinviene nella circostanza che questi costituiscono una fonte primaria per le entrate dello Stato in quanto su ogni giocata quest’ultima applica una tassa (preu – prelievo unico). Pertanto ogni volta che un giocatore “investe” una somma di denaro in un gioco, una parte dell’importo potrebbe venir restituitagli sotto forma di vincita, mentre la restante somma verrà in parte devoluta allo Stato sotto forma di preu e la differenza viene suddivisa tra gestore e AAMS.
Dal punto di vista civilistico il codice dedica due disposizioni alla tematica de qua, ossia gli articoli 1934 e 1935 cc che prevedono, diversamente da quanto previsto all’art. 1933 cc, il sorgere di una obbligazione civile perfetta quando il gioco si declina in scommesse sportive e lotterie organizzate.
Accanto a queste norme si collocano quelle previste dal Tulps che va a definire gli apparecchi e i congegni per il gioco lecito.
- LUDOPATIA E STRUMENTI PER ARGINARE IL FENOMENO LUDOPATICO: LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
L’ampliarsi dei giochi legali, da una parte, e il persistere dei giochi da banco, dall’altra, ha reso l’incapacità del soggetto-giocatore ad auto determinarsi una vera e propria piaga sociale a tal punto che il legislatore, a mezzo dell’articolo 5 del ddl 158 del 13.9.12, ha inserito la “ludopatia” nei livelli essenziali di assistenza (Lea), mentre lo Stato sta cercando di introdurre anche il concetto di “gioco consapevole”.
Anche a livello regionale la consapevolezza di questa piaga sociale è alta, tanto è vero che le stesse regioni stanno promulgano leggi volte ad arginare questo fenomeno.
In particolare il Consiglio Regionale della Lombardia, auspicando che anche a livello nazionale si proceda in tal senso, ha approvato all’unanimità il 15 ottobre 2013 una legge sulla ludopatia che prevede incentivi agli esercenti “virtuosi” che disinstallano le macchinette (ad esempio fornendo dei punteggi di favore nei bandi per gli incentivi alle attività commerciali o delle agevolazioni sulla quota irap regionale ovvero fornendo un marchio ufficiale della regione “no slot”), il divieto di collocare nuovi apparecchi entro un limite massimo di 500 mt da “luoghi sensibili” (quali, ad esempio, le scuole, gli oratori, le case di cura) e il divieto di pubblicità dei giochi d’azzardo sui mezzi pubblici al fine di prevenire e contrastare la dipendenza, da una parte, e, dall’altra, fornire una rete di supporto alle persone che risultano già affette da tale malattia (istituendo per esempio un numero verde ovvero prevedendo che le asl si dotino di una struttura specializzata per la presa in carico di soggetti patologici).
Preso atto di quanto sopra e preso atto di questo “vento di sensibilizzazione” che sta spirando, rimane, comunque, il dramma quotidiano e concreto di molte persone che si trovano ad essere dipendenti dal gioco d’azzardo ovvero che convivono o conoscono persone che sono dedite sistematicamente, in maniera più o meno consapevole, al gioco.
Ecco quindi che si pone la domanda: l’ordinamento italiano quali strumenti offre alle persone che si trovano in questa situazione di dipendenza dal gioco che le rende incapaci di provvedere alla gestione delle proprie risorse (e della propria persona oltre ad eventuali familiari)? Spesso infatti per reperire disponibilità economiche i soggetti ludopatici sono portati a contrarre finanziamenti o a chiedere prestiti (anche a tassi che vanno ben oltre il tasso legale) per avere immediata liquidità da poter “investire” ponendo, per esempio, a garanzia del pagamento del debito non solo il proprio stipendio ma anche la casa familiare.
Alcuni Giudici Tutelari hanno fornito uno strumento per arginare questa situazione.
In particolare ritenendo che nel concetto di persona con disabilità di cui alla convenzione di New York del 13.12.2006 – e ratificata per l’Italia in virtù della legge 3.03.2009, n. 18, artt. 1 e 2 – possa essere ricompreso anche il soggetto che a causa della sua propensione al gioco sia diventato incapace di gestire con autonomia la propria vita familiare, ritengono sussistenti i presupposti per l’apertura a favore di questi soggetti del procedimento di amministrazione di sostegno.
A tal riguardo si segnala la decisione del Tribunale di Catanzaro che in data 9.4.2009 ha emesso il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno in favore di un soggetto che, dipendente da alcol e dal gioco d’azzardo, con il suo comportamento stava ponendo in pericolo la sua famiglia e dal punto di vista personale e dal punto di vista economico. Il decreto ha previsto la nomina della moglie (che aveva anche provveduto a depositare il relativo ricorso ex art. 404 cc) quale amministratrice si sostegno provvisorio, ma con durata limitata ad un anno, con il potere-dovere in capo a quest’ultima di riscuotere il 50% del salario spettante al soggetto sottoposto all’amministrazione disponendo, al contempo, l’ablazione della capacità di agire del beneficiario per ogni negozio e atto economico-patrimoniale di straordinaria amministrazione.
Si deve segnalare, comunque, che nell’adottare questa decisione il Giudice ha evidenziato come fosse privo del potere di disporre, in alcun modo e per nessun caso (art. 32 cost.), neanche in via di urgenza, provvedimenti terapeutici contro la volontà del paziente, in quanto “le misure di amministrazione non sono «subite» dal beneficiario ma da questi «fruite» a suo vantaggio ed interesse”.
Ed ancora. Il Tribunale di Varese con decreto del 25.9.2009 ha così statuito “E’ applicabile il ricorso all’amministratore di sostegno a favore di un soggetto affetto da ludopatia, al fine sia di fargli riacquistare la propensione al risparmio sia di vigilare sulla gestione del suo patrimonio imponendo soglie limite di spesa nell’ottica di un riacquisto della capacità di gestire il denaro e di una riduzione della propensione al gioco”.
In queste situazioni, infatti, la nomina di un amministratore di sostegno (ex artt. 404 cc e ss) può affiancare la persona malata nella gestione del proprio patrimonio e può concordare con i servizi sociali e con il personale sanitario un percorso riabilitativo. Tale misura di protezione, infatti, a differenza di quella dell’interdizione e dell’inabilitazione, come previsto dallo stesso articolo 404 cc, contempla non solo la cura del patrimonio del soggetto in difficoltà ma anche la cura della sua persona.
Inoltre proprio perché questa misura di tutela interviene solo ove il beneficiario non sia in grado di provvedere da sé alla gestione dei propri interessi e diritti essa può cessare ovvero essere revocata ove non ne sussistano più i presupposti (magari proprio all’esito del percorso riabilitativo intrapreso dal beneficiario stesso) ovvero può essere modificata (rectius possono essere modificati i poteri attribuiti all’amministratore) adeguandola alle esigenze del beneficiario che dovessero sopravvenire nel corso dell’amministrazione stessa. Inoltre si segnala che tutti gli atti che non vengono attribuiti dal Giudice tutelare espressamente all’amministratore possono essere compiuti dal beneficiario (Cass. Civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n.13584; ma v. anche Corte Cost. 9 dicembre 2005, n.440).
Ecco, quindi, che il soggetto ludopatico può trovare un aiuto sempre più concreto non solo nell’apparato sociale, ma anche nella famiglia qualora venga nominato un amministratore di sostegno nella cerchia dei familiari che possa intervenire in quei settori e per quelle attività che il ludopatico non è in grado di provvedere da sé.
- CONCLUSIONI
Alla luce di quanto sin qui esposto emerge che lo Stato riveste un duplice ruolo: da una parte crea i giochi d’azzardo legali e, dall’altra, individua gli strumenti che possono essere utilizzati quando il gioco assume le vesti di una patologia e diventa quindi ludopatia.
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Elisa Boreatti
avvocato
Riproduzione riservata
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