Sommario: 1. Cenni introduttivi sull’amministrazione di sostegno e confronto con la misura dell’interdizione e con l’istituto dell’inabilitazione; 2. L’istituto dell’amministrazione di sostegno: natura, presupposti, soggetti coinvolti e il procedimento per giungere alla nomina; 3. Focus sul decreto di nomina dell’amministratore di sostegno; 4. Focus sui poteri conferiti all’amministratore dal decreto di nomina; 5. Focus sui doveri dell’amministratore di sostegno; 6. Gratuità dell’incarico e carattere compensativo dell’indennità riconosciuta all’amministratore di sostegno; 7. Profili di responsabilità dell’amministratore di sostegno; 8. Considerazioni conclusive |
- Cenni introduttivi sull’amministrazione di sostegno e confronto con la misura dell’interdizione e con l’istituto dell’inabilitazione
L’amministrazione di sostegno, che ha trovato ingresso nell’ordinamento italiano il 19.3.2004 con l’entrata in vigore della legge nr. 6 del 9.1.2004, giuridicamente si inquadra nella categoria degli strumenti che il legislatore ha previsto per aiutare, mediante un intervento temporaneo o permanente, i soggetti che non sono in grado di provvedere autonomamente alla cura dei propri diritti e alla gestione dei propri interessi.
Da queste prime righe iniziali si ricava che se vero è che il legislatore, già prima del 2004, aveva previsto degli istituti diretti a proteggere le persone in difficoltà (in particolare ci si riferisce all’istituto della interdizione e dell’inabilitazione) è altrettanto vero che lo stesso legislatore si è reso conto che detti strumenti si sono rivelati non adeguati ad affrontare le esigenze di protezione di determinati soggetti che, di conseguenza, rimanevano esclusi da qualsivoglia forma di tutela[1]. E questo è tanto più vero se si tengono presenti i presupposti applicativi, il procedimento da avviare dinnanzi al Tribunale per giungere ad una sentenza di interdizione o di inabilitazione[2] nonché gli effetti ablativi che questi hanno sulla vita dell’interdetto ovvero dell’inabilitato. Entrambi detti istituti producono, infatti, a carico dell’infermo una presunzione assoluta di incapacità che determina l’invalidità (sotto il profilo dell’annullabilità) di tutti gli atti compiuti senza avvalersi del meccanismo di sostituzione/assistenza ad opera del tutore/curatore. Va da sé che da quanto sin ora esposto gli istituti della interdizione e dell’inabilitazione, proprio per la loro natura afflittiva e per le lungaggini del relativo procedimento, devono venir utilizzati solo al verificarsi dei presupposti, tipici e gravi, previsti dal codice civile.
- L’istituto dell’amministrazione di sostegno: natura, presupposti, soggetti coinvolti e il procedimento per giungere alla nomina
Natura
Il legislatore ha introdotto la misura dell’amministratore di sostegno nel Titolo XII del Libro I del codice civile (dedicato, appunto, alle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia) affiancandola a quella dell’interdizione e dell’inabilitazione.
Analizzando l’istituto dell’amministrazione di sostegno si ricava preliminarmente che questi offre una protezione ai soggetti che hanno una menomazione ovvero una infermità – psichica o fisica – e che, in conseguenza di questo deficit, sono impossibilitati, anche parzialmente, a provvedere autonomamente e compiutamente ai propri interessi.
Ne deriva, quindi, che la misura dell’amministrazione di sostegno offre una protezione personalizzata, mirata, specifica e sussidiaria atteso che deve essere utilizzata solo per quelle attività e in quegli ambiti ove il beneficiario non sia in grado di provvedervi autonomamente. Per tutti gli altri aspetti del vivere quotidiano nei quali la patologia non rappresenta un pericolo il beneficiario rimane l’unico artefice delle proprie scelte.
Presupposto
Presupposto per la nomina dell’amministratore è che il beneficiario, essendo persona inferma o menomata fisicamente o psichicamente[3], sia impossibilitata a provvedere ai propri interessi.
Da questa frase emerge ictu oculi la circostanza che quello che rileva non è la sussistenza di una menomazione o di una infermità, ma che questa determini, in concreto, una incapacità attuale (ossia esistente al momento della presentazione del ricorso) per il beneficiario di provvedere, anche momentaneamente, alla gestione della sua quotidianità o anche di un solo affare.
Soggetti
Nell’ambito della procedura di nomina di un amministratore di sostegno intervengono i seguenti soggetti.
Il Giudice Tutelare è l’organo giudiziario competente (tenuto conto della residenza o del domicilio del beneficiario) ad istruire e decidere sulla richiesta di nomina di un amministratore di sostegno ed è un magistrato istituito presso la Sezione Tutele del Tribunale cui sono attribuite le relative funzioni ex art. 140 del d.lvo 51/98.
Il Pubblico Ministero che esercita le funzioni di garanzia e di controllo facendo valere l’interesse pubblico a che vengano applicate correttamente le norme di protezione delle persone fragili (anche se poi il codice nulla dispone in merito alle modalità di intervento o, addirittura, in caso di omissione dello stesso).
Il beneficiario è la persona nell’interesse della quale il Giudice Tutelare dispone la nomina di un amministratore di sostegno. Il beneficiario deve presentare una incapacità attuale, anche temporanea, a gestire i propri interessi e i propri diritti. Esempi di persone alle quali si possa applicare la misura sono: persone che non hanno un sufficiente grado di cultura e che quindi non sono in grado di gestire le loro risorse; persone che vivono in condizioni di isolamento sociale; persone disabili che sono incapaci a far valere i propri diritti (ad esempio ottenimento di pensioni, di indennità di accompagnamento …); persone fragili psicologicamente; persone con disturbi della personalità. L’età avanzata di per sé non costituisce una menomazione, ma può diventare tale se compromette l’autonomia della persona stessa.
Negli ultimi anni i Giudici Tutelari hanno applicato la misura dell’amministrazione di sostegno oltre che nei casi anzidetti anche rispetto ad un altro tipo di dipendenza, ossia quella dal gioco d’azzardo. La ludopatia, infatti, già nota da circa dieci anni con il termine GAP, è stata inserita dal Ministero della Salute nel Dpcm del 29.11.2001 tra i livelli essenziali di assistenza e, quindi, nel programma terapeutico garantito dal Servizio sanitario nazionale assimilandola, quindi, alla fenomeni della tossicodipendenza e dell’alcolismo.
Legittimati a proporre ricorso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 406 e 417 cc, sono individuati – tassativamente – nella persona stessa del beneficiario (anche minorenne, interdetto o inabilitato che sia), nel coniuge, nella persona stabilmente convivente, nei parenti entro il quarto grado, negli affini entro il secondo grado, nel tutore, nel curatore ovvero nel pubblico ministero (qualora venga notiziato di una situazione che rende opportuna la nomina di un amministratore di sostegno) e nei responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona.
In particolare per quanto riguarda la legittimazione dell’Ufficio del Pubblico Ministero si osserva che questi può azionarsi, per esempio, quando la Polizia Giudiziaria nel riferire la notizia di reato al Pubblico Ministero evidenzia che, in occasione del loro intervento, hanno individuato la presenza di persone che potrebbero necessitare della nomina di un amministratore di sostegno. Spetta poi al Pubblico Ministero valutare la fondatezza o meno di detta segnalazione anche alla luce delle informazioni che lo stesso assume dalla stessa Polizia Giudiziaria e dalla Polizia Locale[4].
Destinatario del provvedimento di nomina dell’amministrazione di sostegno oltre allo stesso richiedente (se diverso dal beneficiario) può essere non solo qualunque soggetto (non essendo necessario possedere titoli di studio particolari), ma anche l’ente pubblico. Concretamente in quest’ultima ipotesi l’ente pubblico, ricevuta la nomina, può delegare un proprio dipendente – che appartiene stabilmente all’apparato – ad assumere il ruolo di amministratore di sostegno.
Non possono essere destinatari del provvedimento di nomina, gli assistenti sociali o i titolari delle strutture ove è ospitato il beneficiario.
Il Giudice Tutelare, qualora non sussistano situazioni di conflittualità ovvero non si riscontrino nella gestione del patrimonio la necessità di particolari competenze tecniche, potrebbe essere portato a prediligere nella nomina uno dei parenti ovvero la moglie o la persona stabilmente convivente privilegiando in tal modo la relazione affettiva.
Procedimento di nomina
Per quanto riguarda il procedimento, di seguito si indicano le fasi principali dello stesso sottolineando la circostanza che il legislatore se, da una parte, ha previsto delle norme ad hoc in tema di apertura, modifica e revoca dell’amministrazione (artt. 405-413 cc), dall’altra, con l’art. 720 bis cpc, ha stabilito che “ai procedimenti per amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni per i procedimenti di interdizione e di inabilitazione (ossia si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 712,713,716,719 e 720 cpc) e, dall’altra ancora, ha previsto il reclamo alla Corte d’Appello ex art 739 cpc contro il decreto del Giudice Tutelare.
Sempre preliminarmente si osserva che il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno presenta le seguenti caratteristiche che lo distinguono per struttura, natura e funzione dalle procedura di interdizione e di inabilitazione[5] e ne delineano un modello autonomo con proprie specificità.
La domanda si propone con un atto scritto che deve avere la forma del ricorso – il cui modello è possibile reperire presso le cancellerie della volontaria giurisdizione -, che deve essere depositato nella cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale in cui il beneficiario ha la propria residenza o il proprio domicilio.
Il deposito del ricorso determina l’instaurazione di un rapporto processuale tra il ricorrente, da una parte, e l’Ufficio del Giudice Tutelare, dall’altra. Si osserva che per la presentazione del ricorso non è necessaria l’assistenza di un avvocato, potendo essere presentato personalmente dal richiedente.
Il ricorso, in particolare, deve contenere ai sensi dell’art. 405 cc:
– l’indicazione del Giudice Tutelare competente; – le generalità (compreso il codice fiscale) del ricorrente e del beneficiario; – la residenza, il domicilio o la dimora abituale del beneficiario;- i motivi su cui si fonda la domanda di nomina dell’amministratore di sostegno (sul punto è preferibile allegare anche la documentazione medica in modo da offrire al Giudice un quadro completo e documentato della situazione fisica e psichica del soggetto); – l’indicazione degli atti che il beneficiario è in grado di compiere autonomamente e quelli che gli sono in tutto o in parte preclusi; – i redditi di cui il beneficiario dispone (indicando la fonte dello stesso, ad esempio l’ente che eroga la pensione), il patrimonio di cui dispone e le spese che lo stesso deve affrontare; – il nominativo e il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
Il ricorso deve essere sottoscritto personalmente dal richiedente ovvero dal difensore se il richiedente si è avvalso dell’assistenza di un avvocato la cui nomina deve essere allegata al ricorso.
All’atto della presentazione del ricorso non deve essere versato il contributo unificato.
Nel ricorso è poi opportuno indicare anche quanto di seguito:
– dal momento che, come si dirà di seguito, il beneficiario deve essere ascoltato dal Giudice Tutelare, è opportuno che nel ricorso vengano indicati i motivi che, eventualmente, impedirebbero il suo trasferimento presso la sede del Tribunale;
– il nome della persona che si vuole venga nominato quale amministratore di sostegno (se vi è persona che offre in tal senso la disponibilità). Tale indicazione, comunque, non vincola il Giudice Tutelare che può nominare anche persona diversa.
Per offrire al Giudice Tutelare un quadro completo della situazione devono essere allegati al ricorso (soluzione preferibile) ovvero depositati nel corso del giudizio i seguenti documenti: – documentazione medica sullo stato di salute psicofisica del beneficiario; – documentazione inerente la situazione economica e patrimoniale (cud, mod.101, estratti bancari, quietanze per ricevimento canoni di locazione …).; -documentazione attestante l’impossibilità per il beneficiario di recarsi in Tribunale.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza verranno poi comunicati a cura del cancelliere del Tribunale – sezione Tutele al richiedente e al Pubblico Ministero. All’udienza fissata il Giudice Tutelare deve sentire il beneficiario, il richiedente e le altre persone a cui è stato notificato il ricorso e deve assumere le necessarie informazioni disponendo anche d’ufficio gli eventuali mezzi istruttori che ritiene utili (es. visite mediche, acquisizione documenti…) al fine di avere un quadro completo della situazione personale ed economica del soggetto vulnerabile. L’audizione del beneficiario è il punto centrale del procedimento in quanto in questa sede questi può esprimere il suo pensiero e la sua eventuale contrarietà alla misura protettiva.
Terminata l’istruttoria il Giudice Tutelare provvede in merito alla domanda nel termine di 60 giorni pronunciando il decreto di nomina. Si tenga presente che, processualmente, tale termine ha natura ordinatoria e, quindi, la decisione potrebbe essere assunta anche in un termine maggiore.
Successivamente all’emissione il decreto, la cancelleria del Tribunale – sezione tutele lo annota nel Registro delle amministrazioni di sostegno tenuto presso l’Ufficio del Giudice Tutelare (art. 47 disp.att.cc.) e lo trasmette all’Ufficio dello stato civile che dovrà annotarlo a margine dell’atto di nascita del beneficiario (art. 405 comma ottavo cc). Queste annotazioni assolvono alla funzione di pubblicità notizia posta a tutela dei soggetti terzi che potrebbero entrare in contatto con il beneficiario.
Ma non solo. La cancelleria del Tribunale dovrà altresì comunicare il decreto di nomina e la data in cui deve essere prestato il giuramento al richiedente e all’amministratore nominato (se individuato in persona diversa dal primo).
- Focus sul decreto di nomina dell’amministratore di sostegno
Il decreto, come si è detto nei paragrafi precedenti, limita il campo di azione dell’amministrazione di sostegno (pertanto tutte quelle attività che non vengono dal Giudice Tutelare attribuite all’amministratore possono essere compiute dal beneficiario personalmente) e contiene, oltre alla generalità del beneficiario e dell’amministratore, anche l’indicazione del giorno in cui quest’ultimo deve prestare giuramento.
Inoltre il decreto, che può essere a tempo indeterminato o pronunciato anche per l’esecuzione di un solo atto, è modificabile ed integrabile, a seconda delle esigenze che emergono nel corso dell’amministrazione di sostegno, in ogni momento a seguito di istanza presentata in tal senso dall’amministratore oltre che d’ufficio. Si osserva che la modifica potrebbe anche riguardare la persona dell’amministratore stesso per motivi di incompatibilità sopravvenuti alla nomina ovvero per rinuncia.
Il decreto di nomina può cessare ovvero può essere revocato su richiesta anche dei parenti.
- Focus sui poteri conferiti all’amministratore dal decreto di nomina
I poteri dell’amministratore vengono stabiliti e determinati dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina nel quale vengono indicati gli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore.
Il Giudice Tutelare, inoltre, sempre nel decreto stabilisce se l’amministrazione ha ad oggetto la cura della persona e/o del patrimonio e se la stessa sia di tipo sostitutivo (art. 409 cc) ovvero di assistenza (art. 404 cc). In particolare l’amministrazione è del primo tipo se l’amministratore opera in nome e per conto del beneficiario mentre è del secondo tipo e egli presta una mera assistenza agli atti che il beneficiario compie da sé.
Fermo quanto sopra si specifica che tutti gli atti per i quali non sia previsto nel decreto di nomina un potere sostitutivo o di assistenza dell’amministratore possono essere compiuti dal beneficiario personalmente. Parimenti rimangono in capo al beneficiario (nonostante via sia una amministrazione di sostegno) gli atti personalissimi.
Mentre tutti gli atti che potrebbero essere potenzialmente pregiudizievoli per il patrimonio del beneficiario – e che vengono indicati negli artt. 375 e 376 cc – l’amministratore deve ricevere specifica autorizzazione dal Giudice Tutelare.
- Focus sui doveri dell’amministratore di sostegno
L’amministratore di sostegno assume il suo incarico dalla data in cui presta il giuramento (che normalmente è successiva alla data di emissione del decreto di nomina dello stesso) e svolgerà lo stesso con la diligenza del buon padre di famiglia.
L’ambito di operatività dell’amministratore di sostegno si ritiene debba essere limitata ad atti e ad attività di carattere giuridico e non si estenda all’attività di assistenza materiale. A tal riguardo si afferma che l’amministratore di sostegno è una figura squisitamente giuridica in quanto dovrebbe porre in essere solo attività che hanno rilievo giuridico.
Doveri dell’amministratore rispetto al beneficiario
L’amministratore di sostegno nello svolgimento del suo incarico compie gli atti in forza del decreto di nomina che, come detto, ne delimita l’ambito di operatività indicando gli atti che lo stesso può compiere ovvero quelli per i quali è richiesta l’autorizzazione del Giudice Tutelare (quali ad esempio gli atti di straordinaria amministrazione).
Tuttavia se nel corso dello svolgimento dell’incarico si presentano esigenze particolari (che possono anche portare ad una modifica del provvedimento di nomina iniziale[6]) ovvero necessità di disposizioni del patrimonio che esorbitano dalla disponibilità mensile assegnata dal Giudice, l’amministratore deve presentare istanza ad hoc (ex art. 374 cc e ss) ed attendere, prima di agire, l’autorizzazione del Giudice Tutelare e l’assenso del Pubblico Ministero.
Oltre a quanto sin ora indicato, l’amministratore di sostegno ha il dovere di comunicare gli atti che pone in essere al beneficiario e deve prendere in esame, nelle sue scelte, i bisogni e i desideri di quest’ultimo.
L’amministratore ha poi l’obbligo, qualora il beneficiario non concordi sulle scelte poste in essere, di informare il Giudice Tutelare che provvederà ad assumere le necessarie informazioni.
Doveri dell’amministratore rispetto al Giudice
Entro il termine indicato nel decreto di nomina l’amministratore di sostegno deve redigere un inventario delle cose di proprietà del beneficiario (che dovrà essere depositato nella cancelleria del Giudice Tutelare), deve tenere la contabilità dell’amministrazione e con cadenza annuale (decorrente dal giuramento dell’amministratore di sostegno) dovrà depositare un rendiconto di tutta l’attività svolta.
Inoltre l’amministratore di sostegno deve relazionare il Giudice Tutelare di ogni problematica che dovesse incontrare e in caso di contrasto con il beneficiario deve notiziare prontamente il Giudice Tutelare.
- Gratuità dell’incarico e carattere compensativo dell’indennità riconosciuta all’amministratore di sostegno
La natura dell’incarico è gratuita.
Proprio per questo l’art. 411 cc riconosce al Giudice Tutelare la possibilità di stabilire un rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico ricevuto (spese che devono essere documentalmente provate) oltre ad assegnare “un’equa indennità” parametrata all’entità del patrimonio e alle difficoltà dell’amministrazione. Si sottolinea che tale indennità non ha funzione remuneratoria, ma ha funzione compensativa delle perdite economiche subite e delle spese non facilmente documentabili sostenute dall’amministratore.
La corresponsione dell’indennità è subordinata all’approvazione della relazione e del rendiconto annuale da parte del Giudice Tutelare.
Infine si tenga presente che l’amministratore (se soggetto non parente o affine) non può ricevere disposizioni patrimoniali dal beneficiario e che se poste in essere le stesse sono nulle, mentre sono valide le disposizioni testamentarie fatte dal beneficiario a favore dell’amministratore che sia coniuge, parente entro il quarto grado o che sia persona stabilmente convivente (art. 411 comma 2 e 3 cc).
- Profili di responsabilità dell’amministratore di sostegno
Nel caso in cui l’amministratore di sostegno non adempia correttamente all’incarico ovvero esorbiti ovvero nello svolgimento dello stesso sorgano conflitti insanabili con il beneficiario (e più in generale ogni qual volta l’operato dell’amministratore non sia volta alla tutela del beneficiario) può essere chiesta la sua rimozione al Giudice Tutelare e gli atti compiuti in violazione del modello previsto dalla legge o dal decreto di nomina (o da quelli successivamente pronunciati) sono sanzionati con l’annullabilità su istanza dello stesso amministratore, del Pubblico Ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa[7].
Inoltre l’amministratore di sostegno, ai sensi e per gli effetti degli articoli 411 e 382 cc, qualora non adempia ai propri obblighi relativi alla gestione patrimoniale con la diligenza del buon padre di famiglia, è anche responsabile dei danni cagionati al beneficiario. Detta responsabilità ha natura contrattuale proprio perché i doveri dell’amministratore di sostegno ineriscono al rapporto obbligatorio che intercorre tra lui e il beneficiario in forza del decreto di nomina.
Tuttavia atteso che l’incarico dell’amministratore è gratuito la sua responsabilità è attenuata ed inciderà sul quantum del danno risarcibile che verrà determinato dal Giudice alla luce della prova dello stesso che il beneficiario dichiara di aver subito.
L’amministratore di sostegno quindi, è responsabile civilmente nei confronti del beneficiario in forza del decreto di nomina, ed è responsabile nei confronti di terzi in forza dell’art. 2043 cc (“qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”). Ma non solo. L’amministratore è altresì responsabile penalmente qualora dalla sua condotta vi siano dei fatti che integrino una fattispecie penale (mentre alcun profilo di natura penale vi è per i fatti posti in essere dal beneficiario).
- Considerazioni conclusive
Alla luce di quanto sin qui esposto, se pur brevemente e senza alcun intento esaustivo, emerge che l’istituto dell’amministrazione di sostegno può essere inteso come un “vestito” che viene cucito e adattato dal sarto alla persona che lo deve indossare. Il decreto che istituisce l’amministratore di sostegno, infatti, inizialmente viene modellato alle esigenze del beneficiario (che emergono dai documenti allegati ovvero che vengono acquisiti dal Giudice Tutelare in sede di audizione del beneficiario o dei familiari più stretti), ma può venir sempre modificato (e, quindi, adattato) in base alle esigenze quotidiane che emergono nel corso della gestione e che vengono portate a conoscenza del Giudice Tutelare a mezzo istanze formulate dall’amministratore stesso.
L’amministrazione di sostegno è volta, quindi, a risolvere specifiche problematiche ed interviene solo negli aspetti di gestione del patrimonio e di cura del beneficiario che questi non è più in grado di provvedere da solo.
Inoltre proprio perché la misura de qua deve dare una risposta concreta ed immediata ad un problema specifico, il procedimento che deve essere seguito per la nomina dell’amministratore (a differenza della interdizione e dell’amministrazione si interloquisce con il Giudice Tutelare e non con il Tribunale, il provvedimento di nomina è un decreto e non una sentenza) e le disposizione che regolamentano la gestione dell’amministratore sono improntate alla assenza di particolarità formalità e alla celerità.
Si osserva, tuttavia, che nonostante la portata innovativa dell’istituto, la celerità del procedimento e nonostante sia stato introdotto oramai da diversi anni, nella prassi molto ancora si deve soprattutto in un’ottica divulgativa. Capita infatti di frequente che le persone che chiedono la nomina di un amministratore di sostegno poi di fatto si trovano impreparate a tutto quello che la nomina (soprattutto se in capo ad un soggetto estraneo alla cerchia familiare) comporta nella quotidianità.
Per tale motivo è importante fare conoscere tutti gli aspetti della nuova misura (e non solo l’esistenza dell’istituto) in modo da rendere effettiva fino in fondo la sua portata innovativa e in modo che sia effettivamente uno strumento di aiuto alle persone la cui autonomia è compromessa.
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Elisa Boreatti
avvocato
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[1] Questo è tanto più vero se si considera anche che l’aumento della durata della vita, l’aumento della popolazione anziana e l’aumento dei casi di vulnerabilità richiedevano risposte diverse da quelle che l’ordinamento aveva offerto sino al 2004.
[2] Lo strumento dell’interdizione, previsto all’articolo 414 del codice civile, trova applicazione quando esiste una alterazione patologica (grave, attuale e abituale) della realtà psichica della persona tale da far luogo ad una totale incapacità di provvedere ai propri interessi -sia patrimoniali sia non patrimoniali – e quando vi è la necessità di assicurare una adeguata protezione dell’infermo di mente con la limitazione totale della capacità del medesimo soggetto destinatario della misura.
L’articolo 415 del codice civile, invece, prevede che la misura dell’inabilitazione debba essere applicata quando l’incapacità del soggetto di provvedere alla cura dei propri interessi derivi da una alterazione delle difficoltà mentali, ma di grado ed intensità minore di quella richiesta per l’interdizione e le cui cause si individuano nella infermità mentale abituale di limitata gravità, nell’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti tali da esporre se stesso o la famiglia a gravi pregiudizi, nella prodigalità (ossia il comportamento caratterizzato da sperpero dei propri averi) tale da mettere a rischio il proprio patrimonio e quello della propria famiglia, nella cecità e sordità qualora sia mancata una educazione atta a compensare tali limitazioni fisiche. Si osserva, tuttavia, che nella prassi – soprattutto in seguito all’introduzione della figura dell’amministratore di sostegno – detta misura trova oramai scarsa applicazione.
[3] In particolare con il termine infermità viene inteso come una compromissione del normale stato funzionale dell’organismo di origine genetica ovvero indotta da fattori verificatisi successivamente (ad esempio per mancanza di cure, malnutrizione, legata all’età…) mentre con il termine menomazione viene inteso la lesione, la condizione di handicap.
[4] A tal riguardo si sottolinea la circostanza che si sta diffondendo la prassi che la Polizia Giudiziaria o la Polizia Locale svolgano accertamenti sulla situazione personale della persona che potenzialmente potrebbe essere destinataria della misura di protezione ascoltando anche i vicini di casa, i servizi sociali per conoscere il contesto anche sociale della persona.
[5] A tal riguardo si segnalano alcune sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione che ribadiscono la peculiarità del procedimento istitutivo dell’amministratore di sostegno: cass. Civ. 25366/06, 20464/08, 19233/07, 27268/06, 23743/07).
[6] Ecco il motivo per il quale nella parte iniziale della presente trattazione si è parlato di modificabilità del decreto di nomina.
[7] E’ prevista la nullità degli atti compiuti dall’amministratore qualora, in ipotesi di amministrazione del tipo assistenziale, abbia compiuto degli atti senza il consenso del beneficiario, e qualora, in ipotesi di amministrazione rappresentativa, compia gli atti in violazione di norme imperative ovvero in assenza di poteri.