Cos’è una Class Action?
Quando si parla di Class Action si fa riferimento ad un’azione legale collettiva condotta da uno o più soggetti che, membri di una determinata categoria, chiedono che la soluzione di una questione comune di fatto o di diritto avvenga con effetti ultra partes per tutti i componenti presenti e futuri della categoria.
In data 3 aprile 2019, è stato approvato in via definitiva il disegno di legge n. 844 recante “Disposizioni in materia di classe” (il “DDL”), con il quale si riforma l’istituto della class action, attualmente previsto dal Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206).
Il provvedimento sposta la disciplina della class action dal Codice del consumo all’interno del Codice di procedura civile nel nuovo Titolo VIII-bis (articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies). L’azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di “diritti individuali omogenei” e si individuano, come destinatari dell’azione di classe, imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività.
Contenuti della riforma
Il provvedimento è composto da sette articoli attraverso i quali riforma l’istituto dell’azione di classe, attualmente previsto dal Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005), riconducendone, come detto, la disciplina al codice di procedura civile. In sintesi, il provvedimento prevede:
- Lo spostamento della disciplina dell’azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile, nel nuovo Titolo VIII-bis (articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies);
- Il passaggio di competenza dal tribunale alla sezione specializzata in materia di impresa dei tribunali (e delle Corti di Appello) con la possibilità di adesione non solo di soggetti che rivendicano diritti lesi ma anche di organizzazioni e associazioni.
L’azione potrà quindi essere attivata:
- da ciascun componente della classe, cioè dai singoli danneggiati;
- dalle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro (come le associazioni di consumatori) che hanno come scopo statutario la tutela degli interessi pregiudicati; associazioni che dovranno essere iscritte in un elenco tenuto dal Ministero della Giustizia:
- dalle “vecchie” associazioni di consumatori già iscritte nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.
- L’articolazione della class action in tre fasi:
- la prima e la seconda relative, rispettivamente, all’ammissibilità dell’azione e alla decisione sul merito;
- la terza relativa alla liquidazione delle somme dovute agli aderenti all’azione.
Quanto alla prima fase, ossia quella riguardante l’ammissibilità dell’azione, la riforma fissa in 30 giorni il termine entro il quale il tribunale deve decidere sull’ammissibilità; la relativa ordinanza deve essere pubblicata entro 15 giorni e risulta essere reclamabile entro 30 giorni in Corte d’appello, la quale successivamente è chiamata a decidere con ordinanza entro 30 giorni;
- La disciplina dell’adesione all’azione di classe, consentita sia prima che dopo la sentenza che accoglie l’azione; infatti questo potenziamento della fase di adesione porta a far sì che questa possa avvenire in due momenti: fin dall’inizio, subito dopo l’ordinanza di ammissibilità e poi nuovamente, all’esito di una sentenza di accoglimento: il Tribunale fisserà un termine perentorio entro il quale i soggetti interessati potranno richiedere di aderire all’azione di classe, senza la necessità di rivolgersi ad un avvocato. Questa nuova dinamica di partecipazione è forse la novità più importante perché consente ai danneggiati di aderire all’azione anche dopo la sentenza di accoglimento: in tal modo sarà finalmente possibile una partecipazione più massiccia alle azioni di classe, che finora, anche se vittoriose, hanno registrato pochi aderenti.
- La disciplina del compenso per i rappresentanti della classe ed i difensori, in caso di accoglimento della domanda, col riconoscimento della cosiddetta quota lite. La quota lite risulta dunque essere la somma che, a seguito del decreto del giudice delegato, il resistente deve corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e al difensore del ricorrente. Tale somma costituisce una percentuale dell’importo complessivo che il resistente dovrà pagare, calcolata in base al numero dei componenti la classe in misura inversamente proporzionale.
- L’ampio ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a fini di pubblicità della procedura;
- Approvazione del principio della irretroattività che blocca il meccanismo, previsto inizialmente nel testo della proposta di legge, che la nuova class action possa essere chiesta anche contro eventi accaduti.
- L’ampliamento delle situazioni giuridiche tutelate e degli strumenti di tutela, con la previsione di un’azione inibitoria collettiva verso gli autori delle condotte lesive; con quest’ultima azione chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, potrà chiedere l’ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva. Le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati dalla condotta indicata sono legittimate a proporre l’azione a condizione di possedere l’iscrizione all’elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia.
L’azione può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività.
Le nuove disposizioni si applicheranno alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge, mentre per quelle precedenti continuano ad applicarsi le disposizioni del vecchio art. 140 bis del Codice del Consumo.
Da sottolineare che la legge numero 31/19 entrerà in vigore solo dopo 12 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale intervenuta in data 18 aprile 2019.
–
Riproduzione riservata
–
avv. Elisa Boreatti dott. Luigi Faggiano
–
Si allega: