Il restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela del Codice (D.Lgs 42/2004), ai sensi dell’articolo 1 del D.M. 86/2009, è il professionista che definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale. A tal fine, nel quadro di una programmazione coerente e coordinata della conservazione, il restauratore analizza i dati relativi ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo stato di conservazione dei beni e li interpreta; progetta e dirige, per la parte di competenza, gli interventi; esegue direttamente i trattamenti conservativi e di restauro; dirige e coordina gli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro. Svolge attività di ricerca, sperimentazione e didattica nel campo della conservazione.
Le attività che caratterizzano la professionalità del restauratore riguardano:
– L’esame preliminare del bene
– Progettazione dell’intervento
– Intervento
– Ricerca e sperimentazione
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 , per lavori su superfici decorate OS 2-A e per beni culturali mobili di interesse archivistico e librario OS 2-B il ruolo di direttore tecnico deve essere ricoperto da restauratori di beni culturali in possesso di diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio oppure da soggetti in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro di beni culturali. Nelle categorie OS 2-A e OS 2-B possono assumere il ruolo di direttore tecnico anche i restauratori di beni culturali che hanno acquisito la relativa qualifica in base alle regole che il Codice dei beni culturali e del paesaggio fissa nelle disposizioni transitorie (articolo 182), ossia inseriti nell’apposito elenco predisposto dal Mibact.
La direzione tecnica è l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa, ovvero da più soggetti.
Cosa vuol dire categoria OS 2-A e categoria OS 2-B?
Con la categoria OS 2-A riferita a superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico, si fa riferimento ad interventi diretti di restauro, all’eseecuzione di manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.
Con la categoria OS 2-B riferita a beni culturali mobili di intersse archivistico e librario si fa riferimento ad interventi diretti di restauro e all’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali.
Quali sono i requisiti necessari per ricoprire la figura di Direttore Tecnico per le categorie OS 2-A e OS 2-B?
– Diploma di restauratore rilasciato da scuole ai sensi dell’art. 9, DL 368/1998 o da altri soggetti di cui all’art. 29, comma 9 del Codice dei beni culturali.
– Laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali.
– Oltre a quanto sopra, anche 2 anni di esperienza come DT.
– In alternativa, qualifica di restauratore ai sensi dell’art. 182 del Codice dei beni culturali con almeno 3 incarichi di DT in lavori di OS2-A e OS2-B ante 11.11.2017 e 2 anni di esperienza come DT.
La sfera delle responsabilità del DT
Le responsabilità del DT attengono sia alla sfera privatistica, inerente il rapporto contrattuale che lo lega all’impresa ed alle deleghe ricevute, con contestuale attribuzione di poteri, sia a quelle – indefinibili a priori – al di fuori delle deleghe ricevute ed estese all’attività generale di impresa, con la quale come evidenziato dianzi, sussiste un rapporto di immedesimazione organica.
Attenzione ad eventuali responsabilità solidali anche di carattere economico, specie in caso di concordato preventivo o addirittura di fallimento dell’Impresa.
In merito alle possibili responsabilità del DT inerenti violazioni in materia di igiene e sicurezza, queste vanno valutate con i compiti delegati ad un’altra figura apicale, specifica per l’unità operativa.
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Avv. Gennaro Colangelo Dr. Luigi Faggiano