Corte di Cassazione, Sezione II Civile, ordinanza nr. 18842 dep. 16.07.2018
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Art. 21 cds
TITOLO II – DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo I – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE
Art. 21. Opere, depositi e cantieri stradali.
1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all’articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 841 a euro 3.366.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell’autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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FATTO
Una società aveva eseguito i lavori di scavo presso un condominio che avevano interessato anche parte del suolo pubblico e il viale alberato. Nei giorni seguenti la conclusione dei lavori a causa di abbondanti precipitazioni il terreno dell’aiuola subiva un abbassamento che comprometteva lo stabilizzato posto nello scavo e un tanto determinava il danneggiamento di una autovettura parcheggiata e l’intervento della Polizia Locale che elevava alla ditta un verbale di contestazione per violazione dell’art. 21 commi 2 e 4 CDS
GIUDICE DI PACE
La ditta si rivolgeva al Giudice di Pace chiedendo l’annullamento del verbale di contestazione. L’autorità Giudiziaria adita accoglieva il ricorso ritenendo non potersi applicare l’art. 21 cds in quanto il cantiere non era più aperto.
TRIBUNALE IN FUNZIONE DI GIUDICE DI APPELLO
Il Comune proponeva appello che veniva accolto dal Tribunale, in funzione di Giudice dell’Appello, in quanto questi riteneva si dovesse applicare l’art. 21 cds comma 2 anche dopo la conclusione dei lavori dal momento che la società aveva spontaneamente garantito la corretta esecuzione dei lavori rimanendo obbligata nei confronti del Comune per due anni dalla conclusione dei medesimi.
CORTE DI CASSAZIONE
La Suprema Corte, investita della questione dal ricorso per cassazione presentato dalla ditta, ha ritenuto fondati i motivi addotti affermando che la condotta sanzionata dall’art. 21 comma 2 cds non integra un illecito di carattere permanente sicchè la sussistenza di essa viene a cessare con la conclusione dell’opera. Inoltre la condotta sanzionata dal CDS ai sensi dei commi 2 e 4 dell’art. 21 prescinde da eventuali obblighi di carattere privatistico che dovessero intercorrere tra esecutore dei lavori e pubblica amministrazione. Di conseguenza il Giudice di Appello ha mal interpretato la norma ritenendo che la condotta possa essere integrata anziché dalla esecuzione di lavori sulla rete stradale durante l’apertura di un cantiere, dall’assunzione di un obbligo di garanzia nei confronti della PA dopo la conclusione dell’opera.
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Si allega il testo dell’ordinanza:
Corte di Cassazione, Sezione II Civile, ordinanza nr. 18842 dep. 16.07.2018