Corte di Cassazione, ordinanza nr. 6018/2019
–
La Suprema Corte con ordinanza nr 6018/2019 ha stabilito infatti che
«l’entità minima dello sforamento del limite di velocità» (nel caso di specie 2 km/h) non basta per considerare acclarata «la buonafede dell’automobilista», dando per scontato che ella «sia transitata dinanzi alla postazione di controllo nella convinzione di non superare il limite segnalato».
La Cassazione infatti ritiene che per integrare la buona fede del conducente (che rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa) devono concorrere:
– elementi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta
– deve emergere che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.
–
Si allega il testo dell’ordinanza