Con il 1 gennaio 2019 gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada sono mutati e questo perchè gli anzidetti importi sono stati oggetto dell’adeguamento biennale previsto dall’art. 195 Cds, comma 3.
L’art. 195 Cds, rubricato “Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie” è contemplato nel :
Titolo VI – DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI –
Capo I – DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI
Sezione I – DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME
I commi che in questa sede rilevano sono il 3 3 il 3 bis che di seguito si riportano:
“3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All’uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle aree urbane, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.
3- bis. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite (2)”.
Pertanto dal 1 gennaio 2019, le sanzioni oggetto di adeguamento, hanno subito un aumento di 2,2 punti percentuale.
Si segnala che alla Circolare è acclusa una tabella che indica gli importi delle sanzioni vigenti sino al 31.12.2018 e quelli applicati dal 1.1.2019.
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avv. Elisa Boreatti
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Si allega il testo della