Corte di Cassazione, Sezione II Civile, ordinanza nr. 1214 depositata il 17 gennaio 2019
La Suprema Corte intende dare continuità al principio, già affermato da Cass. n. 18988/2015, e ribadito di recente in una controversia fra le stesse parti dell’odierno giudizio, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali, nel caso di vetture date in noleggio il locatore del veicolo è responsabile in solido con il locatario ed il conducente, giacché l’art. 196 C.d.S., pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l’identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore” (Cass. n. 1845/2018).
In conclusione il ricorso presentato dalla società di noleggio è stato rigettato dal momento che a fronte dell’anzidetto principio quest’ultima avrebbe dovuto far valere il difetto di legittimazione passiva tramite la tempestiva opposizione del verbale alla stessa notificato.