CODICE DELLA STRADA: La presenza dell’autovelox deve essere segnalata in modo visibile e adeguato

Elisa Boreatti
Condividi con
LinkedIn
Email
Print

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Corte di Cassazione, Sezione VI civile, ordinanza nr. 25993/18 depositata il 17 ottobre 2018

GRADI DI GIUDIZIO:

Giudice di Pace: ha annullato il verbale di contravvenzione sollevato ad un automobilista per violazione dell’art. 142/8 del CDS

Tribunale: il Comune ha proposto appello ribadendo la legittimità del verbale e ha chiesto la riforma integrale della sentenza di primo grado; il Tribunale ha rigettato l’appello.

Cassazione: il Comune ha presentato ricorso per cassazione lamentando (anche) che il  Tribunale ha errato nel momento in cui ha ritenuto che la segnaletica, per poter utilmente spiegare i suoi effetti di avvertimento, avrebbe dovuto essere posta a congrua distanza dalla successiva postazione fissa di rilevazione della velocità ed anche ben visibile.

La Suprema Cotre ha precisato che  ai sensi dell’art. 2 DM15.8.2007, i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione devono essere installati con “adeguato anticipo” rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento in relazione allo stato dei luoghi.

A maggior chiarezza ha osservato che né la legge, né il DL 117/2007 né altra fonte successiva indica le caratteristiche che debba avere il segnale di avvertimento perché ciò che conta è che si tratti di strada sottoposta a rilevazione elettronica della velocità e che la sussistenza della apparecchiatura sia segnalata agli utenti con qualunque strumento purché sia adeguato e comunque visibile, indipendentemente dal fatto che si tratti di un dispositivo luminoso o di un cartello stradale.

Nel caso di specie la Corte, quindi, ha ritenuto che il Tribunale abbia disatteso gli anzidetti principi dal momento che risultava  dalla stessa sentenza impugnata che l’apparecchiatura di controllo elettronico della velocità fosse stata pubblicizzata con segnaletica stradale verticale e che tale segnaletica fosse stata posta ad una distanza di 400 mt dall’autovelox. Secondo la Corte  il Tribunale, avrebbe (invece) potuto accertare, per esempio, se la distanza di 400 mt fosse adeguata alle caratteristiche della strada e/o se la segnaletica fosse ben visibile (accertamenti che però non sono stati compiuti).

Per gli anzidetti motivi la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso presentato dal Comune fondato ed ha cassato la sentenza impugnata rinviando la causa al Tribunale.

Si allega il testo dell’ordinanza

Corte di Cassazione, Sezione VI civile, ordinanza nr. 25993/18 depositata il 17 ottobre 2018

[/column]

CATEGORIE

Sei in un soggetto sovraindebitato?
Risolvi la tua situazione!

Compila il modulo per richiedere una consulenza gratuita e senza impegno.

ISCRIVITI AL NOSTRO GRUPPO “Come fare per non morire più di debiti?”

SCOPRI DI Più