CODICE DELLA STRADA: Verbale illegittimo se la segnalazione dell’autovelox non è ripetuta dopo l’incrocio

Elisa Boreatti
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Corte di Cassazione, ordinanza nr. 30664 del 27 novembre 2018

Fonte normativa

L’art. 2 del decreto ministeriale del 15 agosto 2007, adottato in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, prevede che “la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.”

Il caso

La Corte di Cassazione per decidere in merito al ricorso presentato da un automobilista che, opponendosi ad una contestazione per eccesso di velocità, aveva denunziato “…ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, del D.M. 15 agosto 2007” ha ricordato “il principio di diritto (cfr. Cass. n. 680/2011) … in virtù del quale, in tema di segnaletica stradale, poiché, ai sensi dell’art. 104 reg. esec. c.d.s., i segnali di divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione … , la limitazione di velocità imposta da un segnale precedente l’intersezione viene meno dopo il superamento dell’incrocio, qualora non sia ribadita da un nuovo apposito segnale, in mancanza del quale rivive la prescrizione generale dei limiti di velocità relativi al tipo di strada, salvo quanto disposto da segnali a validità zonale o da altre condizioni specifiche”.

In forza di detto principio la Suprema Corte con ordinanza n. 30664 del 27 novembre del 2018, ha accolto il ricorso presentato in quanto nel caso alla stessa sottoposto ha constato sia che erano presenti ben due intersezioni tra il cartello di segnalazione e la postazione di rilevamento sia che la segnalazione non era stata ripetuta.

Così operando la Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M.15/8/2007  ha ritenuto “che la disposizione normativa non limita il suo ambito applicativo alla sola ipotesi in cui l’automobilista si immetta nella strada da un punto successivo rispetto a dove è posizionata la segnalazione … , ma detta una disciplina che si applica ogni qualvolta tra il segnale ed il luogo di rilevamento della velocità vi siano intersezioni stradali”.

Riproduzione riservata

Avv. Elisa Boreatti                             Dott. Luigi Faggiano

 

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