[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]
Corte di Cassazione, ordinanza nr. 20554, depositata il 30 luglio 2019
–
Per rispondere alla domanda è necessario partire da quello che dice il codice di procedura civile.
Ebbene l’art. 7 dice che la competenza per le cause aventi ad oggetto beni mobili il cui valore è inferiore a 5.000,00 è riservata al Giudice di Pace (la cd competenza per valore) quando la competenza non è attribuita ad altro giudice.
In quest’ultima ipotesi rientrano per l’appunto le cause in materia di locazioni di immobili urbani che sono riservate alla competenza del Tribunale dinnanzi al quale il procedimento segue poi lo speciale rito del lavoro disciplinato dall’art. art. 447 bis cpc e ss. Il procedimento quindi viene introdotto con il deposito di un ricorso e con la successiva notifica del ricorso e del decreto emesso dal Tribunale.
Quanto esposto è stato di recente affermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione che ha deciso in merito ad un regolamento di competenza presentato da un locatore avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale.
Il Tribunale infatti aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere in merito alla emissione di un decreto ingiuntivo per canoni di locazione non pagati in quanto il valore del credito era di euro 2.000,00 e, quindi, per il Tribunale, la competenza era del Giudice di Pace.
Da qui la decisione del locatore di rivolgersi alla Suprema Corte.
La Corte ha pronunciato l’ordinanza nr. 20554, depositata il 30 luglio 2019, ove ha ribadito che “secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa S.C. (Cass. Sez. 6 n. 6811/2015; Cass. 31.1.2006 n. 2143; Cass. 28.5.04 n. 10300; Cass. 20.2.02, n. 2471), a seguito della soppressione dell’ufficio del Pretore, con la conseguente abrogazione dell’art. 8 c.p.c., ad opera del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 49, e l’istituzione del Giudice unico di primo grado, disposte dalla stessa fonte normativa, le cause relative a rapporti di locazione di immobili urbani (unitamente a quelle di comodato e di affitto di azienda) sono devolute alla competenza del Tribunale con la stessa natura e qualificazione che avevano davanti al Pretore, cioè ratione materiae”.
Pertanto per tutte le cause locatizie la competenza a decidere anche relativamente ai mancati pagamenti del canone per somme inferiori ad euro 5.000,00 è del Tribunale trattandosi di competenza per materia non derogabile.
–
Chiarito quanto sopra vediamo ora quali sono le cause che rientrano nella cd “materia locatizia”.
Ebbe questa categoria da riferimento a tutte le cause ove la domanda di una delle due parti derivi dal rapporto locatizio tra le stesse intercorso: ecco quindi che tra questa vi sono sia quelle relative all’accertamento, all’esecuzione ed allo scioglimento dei rapporti di locazione di immobili urbani, sia quelli che riguardano i rapporti che conseguono allo scioglimento del rapporto (ad esempio le controversie riguardati la restituzione del deposito cauzionale ed al pagamento degli interessi sulle somme versate a tale titolo).
[/column]