CODICE DI PROCEDURA CIVILE: Il decreto di semplificazione e il pignoramento: cosa cambia dal 13.2.2019?

Elisa Boreatti
Condividi con
LinkedIn
Email
Print

La legge 12 dell’11.2.2019 converte in legge, con modifiche, il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica

amministrazione (cd decreto semplificazioni).

 

La legge nr. 12/2019,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale nr. 36 del 12.2.2019, è in vigore dal 13.2.2019 e contempla, tra le altre, anche alcune modifiche alle disposizioni del codice di procedura civile con particolare riferimento all’esecuzione forzata.

 

Da quando si applicano le nuove disposizioni?

Le “nuove” disposizioni si applicheranno alle procedure esecutive per le quali il creditore procedente chiede la notifica del pignoramento a far data dal 13 febbraio 2019.

 

Quali sono le novità previste in tema di pignoramento?

L’art. 4 della legge di conversione ha modificato:

 

l’art.  495 cpc rubricato Conversione del pignoramento nella parte in cui:

  • al comma 2 prevede la riduzione della somma che deve essere depositata a pena d’inammissibilità unitamente all’istanza di conversione: non più un quinto, bensì un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento;
  • al comma 4 prevede un innalzamento da 36 a 48 mesi del termine massimo di rateizzazione che potrà essere concesso al debitore esecutato, per il pagamento dei crediti dei creditori concorrenti;
  • al comma 5 prevede un aumento da 15 a 30 giorni del termine di tolleranza nel ritardo per il pagamento di ciascuna rata, decorso il quale il debitore esecutato decadrà dal beneficio della conversione del pignoramento, con la conseguenza che le somme versate faranno parte dei beni pignorati e il giudice dell’esecuzione, su istanza di un creditore munito di titolo esecutivo, disporrà la vendita forzata.

 

Si segnala che l’istituto della conversione ha portata generale e pertanto si applica a tutte le esecuzioni (mobiliari, immobiliari e presso terzi).

 

l’art. 560 c.pc. rubricato Modo della custodia  è stato modificato nella parte in cui prevede che il debitore esecutato, salvo le ipotesi previste al comma 6, quando questo è abitato da lui e dai suoi familiari può continuare ad abitare l’immobile pignorato fino alla vendita. La liberazione anticipata dell’immobile oggi pertanto costituisce una mera eventualità per le ipotesi indicate dal comma 6.

Per comodità di riporta il testo modificato.

[I]  Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’articolo 593.
[II] Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l’integrità.
[III] Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.
[IV] Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l’immobile sia visitato da potenziali acquirenti.
[V] Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell’ordinanza di cui all’articolo 569.
[VI] Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell’immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.
[VII] Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell’esecuzione.
[VII] Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l’immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’articolo 586.

 

 

l’art. 569 cpc rubricato Provvedimento per l’autorizzazione della vendita

al comma 1 prevede due nuovi periodi che dispongono “Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell’udienza, il creditore pignorante e i creditori già intervenuti ai sensi dell’articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l’ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all’udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell’articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell’importo indicato nell’atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive».

Si segnala che l’istituto contemplato dalla norma in esame si applica solo alle esecuzioni immobiliari.

 

avv. Elisa Boreatti

CATEGORIE

Sei in un soggetto sovraindebitato?
Risolvi la tua situazione!

Compila il modulo per richiedere una consulenza gratuita e senza impegno.

ISCRIVITI AL NOSTRO GRUPPO “Come fare per non morire più di debiti?”

SCOPRI DI Più