CODICE DI PROCEDURA CIVILE: Registrazioni audio e video: sono ammesse? Che valore hanno? Se e come possono essere depositate in giudizio?

Elisa Boreatti
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Il tema della ammissibilità delle registrazioni audio e video nel processo civile quali prove volte a tutelare i propri diritti è particolarmente delicato.

Cercheremo di affrontarlo rispondendo a delle domande.

 

La registrazione audio e video è ammessa?

La Corte di Cassazione, sezione III penale, con sentenza nr. 18908 del 13 maggio 2011, dà risposta positiva al quesito stabilendo che “è legittimo registrare (anche occultamente) una conversazione tra presenti perché chi dialoga “accetta il rischio” di essere registrato e la diffusione della registrazione non costituisce mai violazione della privacy se è fatta per «la tutela di un diritto proprio o altrui».

Ne consegue, pertanto, che “l’accettazione del rischio” da parte di chi partecipa alla conversazione rende lecite, legittime e utilizzabili le registrazioni audio/video di dialoghi rese da persona partecipante alla discussione.

Di contro non sono legittime le registrazioni fatta da un soggetto estraneo al dialogo e pertanto se quest’ultimo dovesse comunque procedere in tal senso, la sua condotta potrebbe integrare il reato di interferenza illecita nell’altrui vita privata (art. 615bis c.p.).

 

Ma come viene valutata la registrazione ai fini probatori?

La giurisprudenza di legittimità sostiene che la registrazione audio/video può costituire fonte di prova, a norma dell’art. 2712 c.c. sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite (è necessario che almeno una delle parti tra le quali la conversazione stessa si svolge sia parte in causa, a tal riguardo cfr. Cass., sez. VI, 1 marzo 2017, n. 5259) e sempre se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro (c.d. disconoscimento).

 

E’ possibile disconoscere/contestare la riproduzioni audio/video?

Si è possibile, ma deve essere formulato in modo chiaro, specifico, circostanziato, esplicito (dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta) e sia tempestivo (cioè deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni). Si richiamano sul punto le seguenti pronunzie: Cass., sez. lav., 28 gennaio 2011, n. 2117Cass., sez. III, 22 aprile 2010, n. 9526. Ne consegue, pertanto, che un disconoscimento del tutto generico e di stile non è assolutamente in grado di scalfire il valore di prova legale della registrazione audio/video.

 

Quali sono gli effetti del disconoscimento?

Il disconoscimento/contestazione, reso secondo i criteri anzi indicati, fa perdere alla riproduzione la sua qualità di piena prova ex art. 2712 c.c., ma la stessa potrà essere valutata come argomento di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c. ovvero potrà costituire un parametro di valutazione dell’attendibilità di eventuali testimoni da parte del giudice.

 

Verificati i termini e i limiti della ammissibilità della riproduzione audio/video vediamo ora se e come sia possibile farli entrare nel processo.

A tal fine dobbiamo necessariamente fare una breve premessa.

Con l’avvento del processo civile telematico l’avvocato ha l’obbligo di depositare gli atti endoprocessuali in modalità esclusivamente telematica e, pertanto, non fanno eccezione a questa regola le prove o le istanze istruttorie contenute nella memoria ex art. 183 comma 6 cpc.

L’anzidetto deposito è sorretto da precise regole tecniche e, in particolare, queste ai fini che qui rilevano sono contenute nell’art. 13 del Provvedimento DGSIA 16.04.2014 (Specifiche Tecniche) che individua quali possono essere, ai fini del deposito telematico, i formati ammessi dei documenti informatici.

L’art. 13, comma 1, nello specifico stabilisce che i file che possono essere utilizzati per il deposito non solo quelli .pdf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml. ma anche quelli .eml e  .msg (entrambi formati della PEC) a patto che questi ultimi contengano file che sono previsti al comma precedente. Dalla predetta elencazione contenuta nel comma 1 si evince che è escluso il deposito di ogni formato audio oppure video.

Il comma 2 della medesima norma individua altri formati utilizzabili, come il .zip, il .rar ed il .arj., ma anche per tali formati, la regola è imperativa: «è consentito l’utilizzo dei seguenti formati compressi, purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente».

 

Le regole che sorreggono il processo telematico ammettono il deposto di file audio e video?

Dalla lettura dell’art. 13 emerge che non sia possibile depositare file audio o video senza contravvenire alle specifiche tecniche richieste dal e nel processo telematico.

Ne consegue, pertanto, che qualora un file audio/video in un formato diverso da quello sopra indicato venisse comunque depositato nel fascicolo telematico di causa potrebbe essere esposto ad eccezioni in merito alla “genuinità” della prova in quanto tale ovvero in merito alla riproduzione audio e/o video stessa.

 

Il deposito del file audio e video potrebbe essere ammesso alla luce del principio di non discriminazione del documento informatico?

Fermo quanto sopra potrebbe essere comunque possibile sostenere l’ammissibilità di un deposito telematico, pur effettuato in violazione delle regole tecniche previste dall’art. 13 ut supra, richiamando l’art. 3 nr. 35 e l’art. 46  del Regolamento UE n. 910/2014 (c.d. “eIDAS”).

L’art. 3 nr. 35, infatti, definisce “documento elettronico” qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare sia esso testo sia esso registrazione sonora, visiva o audiovisiva. Ne consegue che un filmato oppure una registrazione sonora da depositare in giudizio possono essere identificati come “documenti elettronici”.

Il successivo art 46 del Regolamento eIDAS, introducendo il principio di non discriminazione,  prevede che “ … a un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica …”.

Ne consegue, pertanto, che se a seguito del deposito di file audio e video nel fascicolo telematico venisse eccepita la violazione delle regole tecniche che sorreggono il deposito telematico stesso si potrebbe obiettare che tali regole andrebbero a violare il principio di non discriminazione dei file audio e video ut supra che, invece, stabilisce che nel processo un documento elettronico possa essere ammesso come prova.

 

Considerazioni conclusive

Alla luce di quanto sin qui esposto emerge che le regole tecniche che sorreggono il processo telematico non sarebbero conformi alle norme dell’Unione europea che stabiliscono il principio di non discriminazione anche tenuto in conto del fatto che allo stato l’inosservanza dei formati dei file allegati risulta l’unico modo per poter depositare un file video o audio senza creare squilibri processuali al diritto di difesa delle parti.

Riproduzione riservata

 

Avv. Gennaro Colangelo

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