Con la legge 3/2012 il legislatore ha dato la possibilità ad un soggetto sovraindebitato di accedere ad alcuni istituti che lo aiuterebbero ad “uscire dallo stato di insolvenza” in cui si trova.
Tra questi vi è la procedura di liquidazione del patrimonio introdotta nel nostro ordinamento dall’articolo 14-ter e seguenti della Legge citata.
Leggendo la norma, non vi è nessun dubbio che questa abbia quali destinatari i debitori che hanno un patrimonio da liquidare. Si pensi, ad esempio, alla casa che viene venduta per permettere poi al liquidatore, con il ricavato, di poter pagare le spese di procedura e, seppur non integralmente, i creditori.
Nella quotidianità, tuttavia, si presenta – forse ancor più di frequente – un’altra situazione ossia quella ove il debitore non ha nulla da liquidare, ossia non ha una casa o beni mobili da vendere: egli dispone solo dello stipendio/pensione mensile.
Anche questo “tipo di debitori” possono avvalersi della procedura della liquidazione del patrimonio?
Essi non hanno un patrimonio da rendere liquido, ma dispongono di somme già liquide con la conseguenza che superflua sarebbe la figura del liquidatore.
Per poter affrontare correttamente l’argomento è necessario rispondere ad una domanda preliminare: “se all’interno della “categoria patrimonio” di cui all’art. 14 ter possano rientrare anche i redditi.
Come spesso accade sul punto non vi è una unanimità di vedute non solo nelle sedi giudiziarie ma anche in dottrina. Da ultimo, comunque si potrebbe dire che i Tribunali sono ben propensi a rispondere in maniera affermativa e quindi ad a comprendere tra i “beni” liquidabili anche crediti futuri, quali per l’appunto sono quelli di lavoro o di pensione e, pertanto, ad approvare la domanda presentata dal sovraindebitato.

Tra i diversi pronunciamenti in tal senso si ricordi quello del Tribunale di Pordenone che con sentenza del 14.9.2019 ha sottolineato la circostanza che anche le somme già liquide e trasferibili, parimenti a quanto accade per una domanda avente ad oggetto la vendita di un bene, necessitano dell’intervento del liquidatore. Egli infatti, deve comunque compiere quelle attività necessarie a verificare il debito, il credito nonché a disporre i pagamenti ai creditori.
In tal senso si legga anche la pronuncia del Tribunale di Milano che con decreto del 5.10.2020 ha accolto la domanda di un debitore sovraindebitato che ha fondato la sua istanza solo sul reddito mensile che nei mesi a venire percepirebbe come stipendio o come pensione.
Questo permette quindi di giungere alla conclusione che, seppur la norma nulla specifichi al riguardo, sarebbe opportuno far rientrare nel concetto di “patrimonio” anche i cd “crediti futuri” in tal modo ponendosi in armonia con lo spirito della legge 3/2012.