La composizione negoziata è una procedura volontaria operativa da oggi, 15 novembre 2021, per tutte quelle imprese commerciali e agricole che si trovano in condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.
Va sin da subito osservato, che essa si rivolge sia alle imprese commerciali sopra soglia che a quelle sotto soglia, nonché agli imprenditori agricoli che sono soggetti, come si è visto, alla legge 3/2012. Requisito è che siano iscritte nel Registro delle Imprese.
L’imprenditore pertanto, che si trova in quella determinata situazione, può, tramite piattaforma telematica, chiedere alla Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale della sua impresa, la nomina di un esperto (che deve essere in possesso di particolari requisiti di indipendenza e professionalità).

Una volta accettato l’incarico, il professionista ha il compito di avviare delle trattative tra l’imprenditore e i creditori nonché gli altri possibili soggetti interessati, per verificare se sia possibile o meno rispristinare quell’equilibrio economico che è venuto meno.
L’incarico dell’esperto si considera concluso se entro centottanta giorni dall’accettazione, le parti non avranno individuato una soluzione per il superamento della situazione di crisi. Al termine l’esperto redigerà una relazione finale da inserire nella piattaforma.
Al fine di incentivare l’utilizzo del nuovo percorso di composizione, il D.L. prevede una serie di misure premiali per l’imprenditore che si attivano a seguito dell’istanza di nomina e della successiva accettazione dell’esperto e durano sino alla conclusione positiva dell’incarico.
Si pensi ad esempio, che per tutta la durata dell’incarico dell’esperto gli interessi che andranno a maturare sui debiti tributari dell’imprenditore saranno ridotti alla misura legale e le sanzioni tributarie, il cui termine per il pagamento risulti in scadenza successivamente al deposito dell’istanza di nomina dell’esperto, saranno ridotte nella misura minima. Ma non solo, vengono anche previste misure volte a proteggere il patrimonio dell’imprenditore stesso dalle azioni esecutive dei creditori.
Ecco perché ancora una volta si dice che con il Codice della Crisi è mutata la prospettiva: non si guarda più al fallimento dell’imprenditore ma si cerca il modo per evitare che questo venga dichiarato.