Uno dei principi cardine in materia locatizia è proprio quello che sancisce la doverosità da parte del conduttore di versare il canone al locatore.
Unica deroga concessa si ha quando l’immobile è “assolutamente inutilizzabile”.
Sul punto oramai la Suprema Corte afferma in maniera univoca che: “in tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall’inesatto adempimento del locatore derivi una riduzione del godimento del bene locato, purché la sospensione, totale o parziale, del pagamento del canone risulti giustificata dall’oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all’obbligo di comportarsi secondo buona fede”.

Ma cosa accade se il conduttore solleva a giustificazione della sospensione o riduzione del pagamento dei canoni, la mancanza del certificato di agibilità?
Anche il tal caso il conduttore deve continuare a pagare se ha continuato ad usufruire del bene. Infatti, anche alla luce di quanto si qui detto, si deve sempre valutare la proporzione tra l’inadempimento del conduttore e quello del locatore per evitare che il primo si ponga, in realtà, come un fatto arbitrario non giustificato.