La legge 218/2021 ha introdotto importanti strumenti che aiutano l’imprenditore commerciale e agricolo ad uscire dalla situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario in cui si trova.
Tra questi, primo fra tutti, vi è quello della composizione negoziata prevista all’art. 2 dell’anzidetta legge.
Con questa istanza l’imprenditore – se appare perseguibile il risanamento della sua azienda – può chiedere al segretario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo ove ha la sede legale la sua impresa, di nominare un esperto indipendente.
Ma non solo, nelle more che questa procedura si sviluppi, l’imprenditore può anche chiedere l’applicazione delle misure cd protettive previste dal successivo articolo 6.
Al successivo articolo 7 il legislatore affida il compito di delineare i modi che l’istante deve seguire per chiedere l’applicazione di queste misure: “quando l’imprenditore formula la richiesta di cui all’articolo 6, comma 1, […] lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative”.
È importante porre attenzione ad un dato: la norma indica quali debbano essere i documenti che l’imprenditore deve allegare unitamente al ricorso.
Tra questi si leggono:
- a) i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta;
- b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;
- c) l’elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;
- d) un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;
- e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l’impresa può essere risanata;
- f) l’accettazione dell’esperto nominato ai sensi dell’articolo 3, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
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Anche se il dato letterale potrebbe sembrare chiaro, non vuol dire che sia altrettanto semplice applicare il dato normativo a quello fattuale.
Su questo il Tribunale di Bergamo con la sentenza del 15.2.2022 ha rigettato “l’istanza di conferma della misura protettiva della sospensione della procedura esecutiva immobiliare n.481/2016”.
A questa decisione, in particolare, il Tribunale è giunto perché ha ritenuto che l’imprenditore non avesse assolto all’onere impostogli dall’art. 7.
Infatti, la norma dispone che l’impresa in crisi che si rivolge al Tribunale è tenuta a corroborare l’istanza con un corredo documentale puntualmente descritto dalla norma e funzionale ad un riscontro da parte dell’ufficio circa la pendenza della composizione negoziata, la situazione di crisi o insolvenza in cui versa l’impresa, un piano finanziario a sei mesi, la ragionevolezza e serietà dell’iniziativa che intende proporre ai creditori.

Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto appunto di rigettare la richiesta per due ordini di motivi.
Il primo perché la documentazione allegata dall’imprenditore era lacunosa. Ad esempio, mancava il piano finanziario per i successivi sei mesi previsto dall’art. 7) comma 2, lett. d), che già avrebbe dovuto essere allegato dalla società al momento dell’inserimento sulla piattaforma dell’istanza di nomina dell’esperto (essendo previsto anche dall’art. 5).
La seconda perché la società istante era inattiva e in liquidazione dal 14.12.2012 come emergeva dalla stessa visura camerale. Nonostante questa situazione aveva ritenuto di dover chiedere comunque l’applicazione della misura protettiva della sospensione della procedura esecutiva senza però spiegare alcunché al riguardo.
Tutto questo ha portato il Tribunale a ritenere che la fattibilità del piano era stata apprezzata dall’esperto su “un crinale meramente astratto, come ipotesi percorribile, ma non sembra poggiare, proprio per la lamentata carenza del compendio informativo, su una disamina completa degli aspetti reali della fattispecie concreta”.
Ecco, quindi, l’importanza per l’imprenditore che vuole formulare una richiesta ex art. 6 deve indicare e documentare nel dettaglio e nel concreto le ragioni per cui il Tribunale dovrebbe accogliere la misura richiesta.