Il proprio figlio vorrebbe comprare una casa, ma non dispone dei denari sufficienti per farlo, tuttavia, l’occasione che ha “per le mani” è un affare e non vogliamo farci “scappare”.
Come possiamo procedere in questo caso? Ebbene, qui arriva il “punto dolente”, perché sentiamo parlare spesso dell’argomento senza avere ancora le idee chiare su quali siano effettivamente gli strumenti da poter usare.
Se sei quindi effettivamente interessato a scoprire come procedere, ti suggeriamo non solo di prenderti qualche minuto e proseguire nella lettura, ma anche di andare a leggere gli altri approfondimenti che abbiamo voluto dedicare al tema e che trovi nel sito.
Come si procede?
L’abbiamo visto in precedenza, ma giova richiamarlo alla memoria, normalmente il padre acquista l’immobile per sé e poi lo trasferisce gratuitamente al figlio in forza del cd atto di donazione. Abbiamo anche visto che seppur è percorribile, questa via impone il pagamento doppio delle tasse di registrazione del contratto, nonché dei compensi del notaio, oltre che delle imposte proprio perché si vanno a stipulare due atti. Inutile dire, quindi, che l’esborso economico diventa importante come diventa impegnativo anche dal punto di vista temporale, perché l’operazione necessariamente non si può chiudere in tempi brevi. Come fare dunque?
Nelle settimane scorse, abbiamo visto che ci sono delle alternative: il contratto a favore di terzo e l’adempimento del terzo.
Allora oggi analizziamo una ulteriore forma che potrebbe essere utilizzata per raggiungere l’obiettivo, ossia il contratto per persona da nominare nel contratto di compravendita.
Cosa significa? Significa si acquisterà un bene, che poi andremo ad intestare al proprio figlio.
Il contratto per persona da nominare: profili generali
Il tipo di contratto di cui parliamo oggi si caratterizza per il fatto che i due contraenti sono d’accordo che una delle due, l’acquirente, si riservi di indicare successivamente il nominativo della persona che deve acquistare i diritti o assumere gli obblighi nascenti dal contratto. Nel nostro codice civile è regolato agli articoli dal 1401 al 1405 cc.
Caratteristica principale
Attenzione ad un aspetto: il contratto per persona da nominare è valido fin da subito tra i contraenti perché il legislatore non vuole che i rapporti giuridici rimangano “sospesi”. Poi se la dichiarazione di nomina viene resa in modo corretto e la persona che è stata nominata accetta, allora è quest’ultima ad acquistare i diritti e assumere tutti gli obblighi derivanti dal contratto. L’acquisto avviene con effetto retroattivo, ossia sin dal momento in cui questo è stato stipulato tra i contraenti originari.
Quali sono le condizioni che il legislatore impone perché il nominato acquisti validamente?
Il primo. Lo stipulante deve fare la dichiarazione di nomina del soggetto (il cd electus) e la deve fare nel termine stabilito dalle parti contrattuali. In subordine, la legge indica il termine di tre giorni dalla stipulazione dell’accordo (art. 1402 cc).
La seconda. Resa validamente la dichiarazione, questa non produce effetti se non segue l’accettazione della persona nominata (cd electus) (art. 1402 cc).
La terza. Lo stipulante e l’electus devono rendere le rispettive dichiarazioni non solo nella stessa forma usata per il contratto originario, ma le devono sottoporre alle stesse forme di pubblicità (trascrizione).
La quarta. Dal momento che il contratto di compravendita oltre ad essere adottato con la forma scritta ad substantiam deve venir trascritto, anche il contratto ex art. 1401 cc deve essere redatto per iscritto, trascritto e annotato a margine della trascrizione la riserva di nomina. Parimenti deve avvenire per le dichiarazioni di nomina e di accettazione che oltre ad essere rese nella forma ad substantiam devono anche essere annotate a margine della trascrizione dell’atto.
E se non vengono rispettate le condizioni imposte dal legislatore, cosa accade?
Se lo stipulante non rispetta i dettami previsti dal codice civile, il contratto si andrà a concludere a nome suo. Questo vuol dire che lui dovrà adempiere agli obblighi che ne derivano.
E ora…?
Ebbene, per aiutare il proprio figlio si potrebbe ricorrere anche a questa forma di contratto, l’importante è essere consapevoli degli adempimenti successivi che dovremo necessariamente porre in essere se vogliamo far acquistare al figlio la casa e non trovarsi proprietari di un altro immobile!
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