Avete ricevuto una somma di denaro in eredità o semplicemente avete dei denari e volete utilizzarli per aiutare vostro figlio che vuole comprare una casa, ma non sapete esattamente come procedere?
Allora siete nel posto giusto perché oggi parliamo della compravendita con adempimento del terzo.
Premessa
L’art. 1180 cc prevede che una obbligazione possa essere adempiuta anche da un terzo, anziché dal debitore.
Quindi il terzo che adempie è:
- completamente estraneo al rapporto obbligatorio;
- non agisce quale rappresentante, ausiliario o sostituto del debitore.
Come l’art. 1180 cc può essere utile nella compravendita?
Mediante il ricorso a questo schema, il terzo estraneo provvede al pagamento del prezzo pattuito direttamente al venditore, pe cui l’acquirente non versa alcunché e al contempo l’acquirente diventa subito proprietario della casa.
Questa, dunque, è un’altra modalità da utilizzare per aiutare il proprio figlio: quest’ultimo andrà a concludere il contratto di compravendita dinnanzi il notaio, solo che non verserà alcun euro perché questi saranno pagati direttamente dal genitore.
Ebbene, anche in questo caso va evitata la conclusione di due contratti (quello di compravendita prima, ove andreste ad acquistare dapprima il bene e la donazione poi, ove andreste per l’appunto a trasferirla gratuitamente a vostro figlio) e quindi il pagamento di doppie imposte e di doppi compensi notarili.
Ricordiamo quale è l’altra forma di contratto che possiamo concludere raggiungendo lo stesso risultato: il contratto a favore di terzo, ossia quello che si verifica quando due soggetti stipulano un contratto in nome proprio per avvantaggiare un terzo, estraneo all’operazione economica, al quale viene attribuito un diritto (art. 1411 cc).
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