Comprare casa: cosa possono fare i genitori per aiutare i figli (4° parte)

Elisa Boreatti
Condividi con
LinkedIn
Email
Print

Nostro figlio vuole sposarsi e, consapevole delle difficoltà che ci sono a trovare casa, abbiamo deciso di “dargli” quella che, a propria volta, abbiamo ereditato dai nostri genitori.

Ora sappiamo che tecnicamente quello che dovremmo fare è un atto di donazione. È una cosa di cui abbiamo sempre sentito parlare, ma ora che serve a noi, e ci rendiamo conto che non abbiamo ben chiari i confini della questione.

Nessun problema! In questo breve approfondimento andremo a vedere gli aspetti rilevanti di questo istituto, in modo tale che possiate procedere consapevolmente.

Pertanto, non indugiamo oltre e iniziamo!

La donazione: cos’è?

La donazione di un immobile è un contratto in forza del qualeun soggetto cede senza corrispettivo alcuno ad un’altra persona il diritto di proprietà di una casa esistente ovvero di un terreno.  Specifichiamo che il bene deve esistere al momento della conclusione dell’atto perché la donazione di bene futuro non è ammessa (tecnicamente si dice che il contratto è nullo).

L’operazione vede quindi due soggetti il donante, da una parte, e il donatario, dall’altra. Rispetto a quest’ultimo, in generale sottolineiamo che se voleste donare l’immobile al figlio minorenne dovreste prestare attenzione ad un ulteriore profilo. Per accettare la donazione, infatti, colui che esercita la responsabilità genitoriale deve “munirsi” della autorizzazione del Giudice Tutelare (sul punto richiamiamo quello che abbiamo scritto in merito alla incapacità legale delle persone a concludere il contratto. Ecco un nostro articolo per approfondire “Avete mai riflettuto che prima di concludere un contratto sarebbe opportuno compiere delle verifiche preliminari?“.

Scelto di procedere con la donazione è necessario recarsi da un notaio con due testimoni: attenzione che per procedere validamente è necessario rispettare questa forma non essendo ammesse forme “alternative”.

Una volta concluso l’atto, il notaio procederà alla trascrizione dello stesso nei registri immobiliari. Da quanto poc’anzi delineato, emerge anche che le voci di spesa che andranno sostenute sono due: i costi del notaio e le imposte (quella di registro, di bollo, quella catastale, ipotecarie e di donazione).

La donazione può essere di due tipi: diretta ed indiretta

Ebbene sì, esistono due forme di donazione.

Quella diretta trova la sua disciplina nell’art. 769 cc e si presenta come un atto pubblico formale reso dinnanzi ad un notaio che svolge le relative verifiche e con la presenza di due testimoni. Una persona sceglie di concludere questo contratto se vuole trasferire a titolo gratuito, la proprietà di un bene dal donante al donatario.

Si ha la seconda, quella indiretta, se la persona vuole, al pari della donazione diretta, trasferire a titolo gratuito un bene, ma vuole raggiungere questo risultatotramite strumenti giuridici diversi dalla donazione che consentono di produrre effetti economici di liberalità con contestuale arricchimento del donatario e depauperamento del donante. L’articolo che il legislatore riserva è l’809 cc.

Quali possono essere le criticità di donare la casa?

La donazione è irrevocabile. Pertanto, salvo sopravvengano altri figli o di indegnità del donatario, una volta che abbiamo donato, non possiamo più tornare indietro. 

Anche per il figlio ci possono essere delle criticità quando riceve un bene in donazione. Queste si verificano, per esempio se volesse rivendere l’immobile avuto in donazione. Difatti, un atto donato è soggetto alla possibile impugnazione da parte degli eventuali eredi che si ritengono pregiudicati nelle loro quote di legittima. Considerate anche che tale azione può essere esercitata entro 10 anni e, qualora abbiate venduto la casa, può andare a colpire anche gli acquirenti della stessa. Ecco perché difficilmente la banca finanzia l’acquisto di una casa proveniente da una donazione a meno che non ci sia la rinuncia degli altri eredi all’azione di lesione di legittima. 

In ultimo, se quale donante si hanno dei debiti, i creditori possono aggredire la donazione entro cinque anni con la cosiddetta azione revocatoria. Anzi, se trascrivono l’atto di pignoramento immobiliare entro un anno dal rogito della donazione possono pignorare la casa senza neanche bisogno della revocatoria. Per revocare la donazione, il creditore deve dimostrare però che il donante, all’esito del passaggio di proprietà, è rimasto privo di beni aggregabili per coprire il debito.

Speriamo di aver così fornito delle indicazioni che vi possano aiutare a comprendere quantomeno a livello teorico se la donazione possa essere la risposta alle vostre esigenze.

Se l’argomento è di vostro interesse, vi invitiamo a seguire le pagine social dello studio!

CONTATTACI

Richiedi una consulenza

CATEGORIE

Sei in un soggetto sovraindebitato?
Risolvi la tua situazione!

Compila il modulo per richiedere una consulenza gratuita e senza impegno.

ISCRIVITI AL NOSTRO GRUPPO “Come fare per non morire più di debiti?”

SCOPRI DI Più