Oggi parliamo di una situazione un po’ particolare ma che comunque può capitare. È quindi utile sapere che il Tribunale di Mantova ha già preso posizione sul punto.
Dunque, mi riferisco all’ipotesi in cui vi troviate ad essere comproprietari di un immobile con un altro soggetto. Per motivi vari quest’ultimo ha contratto numerosi debiti fino a quando un creditore decide di pignorare l’anzidetto immobile. Ebbene, il creditore può farlo, ma prima di giungere alla conclusione del giudizio di esecuzione è necessario – incidentalmente celebrare un giudizio cd di merito – volto alla divisione giudiziale del bene.
Ebbene, cosa succede se il comproprietario debitore presenta un piano del consumatore (ex l 3/2012, oggi piano di ristrutturazione) che è stato omologato dal Giudice?

Il procedimento esecutivo si blocca, lo sappiamo ma quello di divisione? Ebbene anche il Giudice di questo procedimento dichiarerà l’improcedibilità “considerato che il giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati, pur avendo natura di autonomo procedimento incidentale di cognizione del procedimento esecutivo (cfr. Cass. 19-1-2022 n. 1620; Cass. 4-8-2021 n. 22210; Cass. 2-10-2020 n. 21218), è nondimeno funzionalmente collegato a quest’ultimo posto che la sua finalità è quella di consentire di procedere esecutivamente su di un bene non più comune e proseguire il processo esecutivo su un bene fungibile quale è il denaro”.