La separazione personale dei coniugi è un istituto regolamentato dalle norme del codice civile (artt. 150 e ss.) e da quelle del codice di procedura civile.
I coniugi possono decidere di separarsi di fatto ossia interrompendo la convivenza senza alcuna formalità, ovvero di separarsi legalmente.
A differenza dalla separazione di fatto, la separazione legale produce effetti che incidono sui rapporti personali e patrimoniali tra marito e moglie, e tra genitori e figli.
Tra i principali ambiti nei quali si manifestano mutamenti della situazione giuridica si segnalano:
- le questioni patrimoniali relative alla comunione e ai beni acquistati in comune, e i diritti successori;
- il diritto al mantenimento per l’ex coniuge;
- il diritto agli alimenti per l’ex coniuge;
- l’assegnazione della casa familiare;
- l’affidamento dei figli ed il loro mantenimento.
Quando può essere dichiarata la separazione?
La separazione legale può essere dichiarata per cause oggettive, infatti ai sensi dell’art. 151 c.c.: “La separazione può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”.
Separazione legale dei coniugi
Il codice civile disciplina due tipi di separazione legale: la separazione giudiziale (art. 151 c.c.) e la separazione consensuale (art. 158 c.c.).
- La separazione giudiziale
Si ha separazione giudiziale quando non vi è accordo tra i coniugi.
L’avvio della causa che porta alla separazione giudiziale può essere determinato dal ricorso di anche uno solo dei due coniugi, nel quale deve essere necessariamente indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi (art. 706 c.p.c.).
La competenza è del Tribunale del luogo di ultima residenza comune dei coniugi o, in mancanza, del luogo dove il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio. Qualora quest’ultimo abbia la residenza all’estero o risulti irreperibile, la competenza è del Tribunale del luogo di residenza o domicilio del ricorrente o, se anche questo si trovi all’estero, di qualsiasi Tribunale della Repubblica.
Alla prima udienza le parti sono tenute a comparire personalmente, con l’assistenza del difensore, davanti al Presidente del Tribunale (art. 707 c.p.c.).
All’udienza di comparizione, il giudice istruttore sente le parti, prima separatamente, poi congiuntamente, e tenta la conciliazione. Se questa non riesce, con le stesse modalità previste per la separazione consensuale, egli valuta quindi l’opportunità di adottare provvedimenti necessari ed urgenti a tutela del coniuge debole e dei figli e nomina il giudice istruttore fissando udienza di comparizione delle parti e trattazione davanti a questo (art. 708 c.p.c.).
A questo punto, il procedimento si svolge secondo le forme del rito ordinario.
A conclusione del procedimento di separazione giudiziale viene emessa una sentenza.
Occorre precisare che la separazione giudiziale può essere trasformata in separazione consensuale anche una volta avviato il giudizio.
- La separazione consensuale
La separazione consensuale, disciplinata dall’art. 158 c.c., si ha quando i coniugi stabiliscono di comune accordo di vivere separatamento, regolamendo altresì di comune accordo i diritti relativi al patrimonio, all’assegno di mantenimento per il coniuge più debole e i figli, all’affidamento della prole e all’assegnazione della casa familiare.
L’accordo, che coinvolge tutti gli aspetti, può essere stipulato in privato con l’assistenza di uno o due avvocati (a seconda che i coniugi abbiano deciso di farsi assistere in maniera comune o meno), ma per divenire efficace deve essere omologato dal Tribunale con apposito provvedimento, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente (art. 712 c.p.c.).
Nel caso in cui dal matrimonio siano nati figli che sono ancora minori l’accordo dev’essere sottoposto anche al Pubblico Ministero affinchè apponga il suo visto.
Tra le forme di separazione dei coniugi, la separazione consensuale è da preferire rispetto alla separazione giudiziale non solo per la minore conflittualità che si viene normalmente ad instaurare fra le parti (peraltro con notevoli riflessi positivi anche in merito ai rapporti con gli eventuali figli), ma anche perché presenta forme procedurali più snelle e rapide.
In alternativa alla separazione consensuale in Tribunale, i coniugi che intendano separarsi di comune accordo hanno due ulteriori possibilità: quella di ricorrere alla negoziazione assistita da due avvocati e quella di separarsi autonomamente dinanzi al sindaco.
La negoziazione assistita è un accordo che si raggiunge all’esito di una procedura conciliativa condotta dalle parti, con l’assistenza di due avvocati e con l’impegno di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere i loro rapporti in maniera amichevole.
Tale accordo, va concluso in forma scritta ed è sottoscritto dagli avvocati che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico e che certificano l’autenticità delle firme dei coniugi.
Se rispetta questi elementi, esso produce gli stessi effetti della separazione omologata dal Tribunale.
Tuttavia, è prima necessario sottoporre l’accordo al vaglio del PM (regolamentato in maniera più stringente se ci sono figli minori) e poi trasmetterlo allo stato civile per le necessarie annotazioni.
La separazione dinanzi al Sindaco, invece, avviene mediante separate dichiarazioni che i coniugi (anche senza l’assistenza dell’avvocato) rendono a tale soggetto quale ufficiale dello stato civile. Questa procedura non è non è possibile quando i coniugi abbiano figli comuni minorenni o maggiorenni ma non autosufficienti economicamente, incapaci di intendere e di volere o portatori di handicap.
La cessazione degli effetti della separazione
Ai sensi dell’art. 157 c.c. i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
Considerazioni richiamate cura di
Studio Legale Boreatti Colangelo & Partners