Il Decreto Ministeriale nr. 140 del 2014, entrato in vigore il 9 ottobre 2014, prevede che l’obbligo di formazione dell’amministratore ha cadenza annuale e poiché non si parla di anno solare si deve ritenere che l’obbligo di aggiornamento/frequentazione dei corsi vada dal 9 ottobre 2014 al 9 ottobre 2015 e di seguito per gli anni successivi. Secondo questo meccanismo non è possibile recuperare i corsi di formazione periodica annuali essendo ogni certificato valevole per l’anno successivo.
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E’ nulla la delibera di nomina di un amministratore che non sia stato in grado di fornire la prova della sussistenza di detto requisito prima della sua nomina.
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Allegato pdf della sentenza:
Tribunale di Padova, Sezione I Civile, sentenza 24 marzo 2017 nr. 818