CONDOMINIO: E’ nulla la delibera di nomina di un amministratore che non ha adempiuto agli obblighi formativi – Tribunale di Padova, Sezione I Civile, sentenza 24 marzo 2017 nr. 818

Elisa Boreatti
Condividi con
LinkedIn
Email
Print

Il Decreto Ministeriale nr. 140 del 2014, entrato in vigore il 9 ottobre 2014, prevede che l’obbligo di formazione dell’amministratore ha cadenza annuale e poiché non si parla di anno solare si deve ritenere che l’obbligo di aggiornamento/frequentazione dei corsi vada dal 9 ottobre 2014 al 9 ottobre 2015 e di seguito per gli anni successivi. Secondo questo meccanismo non è possibile recuperare i corsi di formazione periodica annuali essendo ogni certificato valevole per l’anno successivo.

E’ nulla la delibera di nomina di un amministratore che non sia stato in grado di fornire la prova della sussistenza di detto requisito prima della sua nomina.

Allegato pdf della sentenza:

Tribunale di Padova, Sezione I Civile, sentenza 24 marzo 2017 nr. 818

CATEGORIE

Sei in un soggetto sovraindebitato?
Risolvi la tua situazione!

Compila il modulo per richiedere una consulenza gratuita e senza impegno.

ISCRIVITI AL NOSTRO GRUPPO “Come fare per non morire più di debiti?”

SCOPRI DI Più