Oggi vi voglio parlare di un tema molto delicato per chi abita in condominio.
Cosa succede se avete deliberato dei lavori, ad esempio di ristrutturazione della facciata, questi iniziano ma ad un certo punto non possono proseguire perché un condomino chiude con un lucchetto un cancello di una sua pertinenza e questo impedisce l’accesso agli operai?
Ebbene diciamo che l’amministratore può, con urgenza, verificare se vi siano i presupposti per avviare, tramite il legale, una azione di spoglio violento nei confronti del condomino che impedisce per l’appunto il passaggio ex art. 1168 cc. In tal caso l’amministratore chiede al Tribunale di verificare se la condotta del condomino possa essere qualificata come violenta e clandestina.
Se nel giudizio possessorio questo viene accertato il condominio può chiamare in causa nuovamente il condomino che ha agito arbitrariamente chiedendo il risarcimento del danno che può consistere, ad esempio, nei maggiori costi imposti dalla ditta che ha eseguito i lavori correlati al prolungamento dei lavori).
Ebbene questa è la posizione sicuramente del Tribunale di Napoli che con sentenza nr. 7587 del 1 agosto 2022 ha ravvisato, all’esito dell’istruttoria testimoniale, la responsabilità del condominio. Ha quindi qualificato l’apertura e la chiusura del cancello a insindacabile giudizio di quest’ultimo come una “azione di spoglio violento e clandestino” .