CONTENZIOSO FAMILIARE: I MSG di wa SI POSSONO USARE O NO?

Elisa Boreatti
Condividi con
LinkedIn
Email
Print

Nel contenzioso civile familiare sempre più spesso i messaggi WhatsApp scambiati tra i partners o tra chi intrattiene una relazione fedigrafa vengono riprodotti quali prove a sostegno della domanda. Si consideri peraltro che la messaggistica moderna, ed in particolare quella in esame, rappresenta oggi una delle forme di comunicazione più diffuse ed immediate nelle relazioni fra le persone.

Che valore probatorio hanno i messaggi WhatApp nel processo civile familiare?

In particolare si ragiona sul presupposto della piena e lecita utilizzabilità di uno scritto o una dichiarazione comparsi sul telefonino.

A tal proposito l’orientamento maggioritario della Corte di Cassazione vuole che i contemporanei sistemi di messaggistica (e, fra questi, i WhatsApp, gli SMS, le e-mail) abbiano l’efficacia di “piena prova” che l’art. 2712 c.c. attribuisce alle riproduzioni informatiche (In tal senso anche Cass., 17 luglio 2019, n. 19155; Cass., 21 febbraio 2019, n. 5141, con riferimento ad un SMS; Cass., 14 maggio 2018, n. 11606, a proposito di un messaggio di posta elettronica senza firma).

L’art. 2712 c.c. prevede che: “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime” (la parola “informatiche” è stata inserita dall’art. 23 del d.lgs. n. 82/2005, a decorrere dal 1° gennaio 2006).

Per una diversa tesi minoritaria, i messaggi contenuti su WhatsApp (e su altri sistemi simili di comunicazione) si sostanziano in documenti informatici liberamente valutabili dal giudice ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, d.lgs. n. 82/2005; simmetricamente, e salva l’applicazione di una specifica normativa, sarà liberamente valutabile ogni riproduzione di quei documenti informatici.

La parte contro cui vengono prodotti in giudizio i messaggi WhatApp può disconoscerli?

Un altro aspetto interessante riguarda la possibilità, in capo alla parte contro cui vengono prodotte le riproduzioni “meccaniche”, di poterle disconoscere.

Secondo una tesi maggioritaria non è sufficiente una semplice contestazione del messaggio, giacché il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, e deve concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (Cass. 19 gennaio 2018, n. 1250; Cass., 17 febbraio 2015, n. 3122).

In conclusione

In conclusione la giurisprudenza prevalente riconduce i moderni sistemi di messaggistica nell’ambito dell’art. 2712 c.c. formando quindi “piena prova”, a meno che non vengano contestati in modo circostanziato. Il giudice resta comunque libero di accertare la corrispondenza della riproduzione all’originale avvalendosi di altri mezzi di prova.

Considerazioni richiamate a cura di

Studio Legale Boreatti Colangelo & Partners

Naviga tra gli articoli che trattano argomenti simili

CATEGORIE

Sei in un soggetto sovraindebitato?
Risolvi la tua situazione!

Compila il modulo per richiedere una consulenza gratuita e senza impegno.

ISCRIVITI AL NOSTRO GRUPPO “Come fare per non morire più di debiti?”

SCOPRI DI Più