Nel debito i parenti “conviene tenerseli vicini”?

Elisa Boreatti

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Incredibile a dirsi, ma la risposta è affermativa.

Potrebbe sembrare una battuta ma non lo è ma il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza ha introdotto la possibilità di avviare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando i membri di una stessa famiglia sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. È proprio l’art. 66 del codice che prevede e disciplina questa situazione.

E la cosa positiva è che il concetto di famiglia viene inteso in senso ampio tanto è che vengono considerati membri della stessa famiglia, ai sensi del secondo comma dell’art. 66, oltre al coniuge anche i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo nonché le parti dell’unione civile ed i conviventi di fatto.

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Non preoccupatevi comunque che questo non vuol dire che ogni familiare pagherà i debiti di tutti gli altri. Assolutamente no. Le masse attive e passive di ciascuno di questi, infatti, rimane distinto così che ognuno pagherà il suo debito con i suoi beni.

Dove quindi il vantaggio? Sicuramente nella fase iniziale in quanto la procedura ex art. 66 permette una riduzione dei costi e di procedimenti che avendo una origine comune vengono disciplinati allo stesso modo.

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