Cosa succede ai debiti del condomino dopo la sua morte?

Elisa Boreatti
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In caso di morte della persona proprietaria di un immobile cosa succede? Ebbene è una situazione che si può verificare in molte comunità condominiali.

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Cosa fare in questi casi?

In primis gli eredi, ossia le persone che subentrano al defunto, devono notiziare l’amministratore dell’intervenuto decesso in modo che quest’ultimo possa aggiornare il registro dell’anagrafe condominiale, che è necessario avere aggiornato in quanto è da questo che si desumono i dati e i riferimenti ai quali mandare le comunicazioni e le convocazioni ai condomini.

Qualora invece non sia possibile individuare alcun soggetto che succeda nei rapporti giuridici patrimoniali del deceduto allora è necessario che l’amministratore provveda all’avvio della procedura dinnanzi il Tribunale affinché si proceda alla nomina di un curatore per l’eredità giacente.

Questo per quanto attiene i soggetti. E per quanto attiene l’oggetto, ossia i debiti maturati dall’unità immobilare di questi chi risponde?

Ebbene la risposta non è una sola, ma è duplice e dipende dal momento in cui il debito è sorto, ossia se prima o dopo la morte del de cuius.

Qualora il debito sia maturato prima della morte, i coeredi rispondono secondo le rispettive quote di eredità e in tal caso l’amministratore potrà rivolgersi in via giudiziale nei confronti di ciascun erede, ma solo per la quota loro spettante.

Se il debito condominiale è maturato a far tempo data della accettazione dell’eredità stando all’art. 752 cc “i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”. Ogni erede, quindi, risponde delle obbligazioni del parente deceduto solo nei limiti della propria quota e questo al pari di ciascun proprietario.

Situazione diversa è il caso in cui il debito sia sorto dopo la morte del defunto proprietario ove vige, invece, il principio della solidarietà proprio perché con l’apertura della successione tutti coloro che hanno accettato l’eredità sono diventati comproprietari dell’immobile sono responsabili dell’intero debito.

Un tanto trova la sua ragione giustificatrice nelle seguenti norme:

  • l’art. 1294 c.c. “Solidarietà tra condebitori” che così dispone: “i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente”;
  • l’art. 1317 c.c. “Disciplina delle obbligazioni indivisibili” che così stabilisce “le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti”.

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Questo vuol dire che ciascun comproprietario è responsabile per l’intero debito e l’amministratore correttamente potrebbe chiedergli il pagamento del complessivo dovuto. In tal caso il coerede è tenuto a pagarlo salvo poi rivalersi nei confronti degli altri comproprietari per la rispettiva quota di ciascuno di essi.

Sul punto si è espressa la Cassazione Civile con sentenza n. 8900/2013.

Quanto sopra trova una deroga nel caso in cui alla morte del defunto sia rimasto in vita il suo coniuge.  In tal caso, infatti, per le sole quote condominiali successive al decesso è responsabile il coniuge stesso in quanto è titolare del cd diritto di abitazione (Corte di Cassazione con sentenza nr. 9920/2017).

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