Perché si è posto il problema?

Elisa Boreatti
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Ciascuno di noi stipula ogni giorno dei contratti: questo accade quando ci presentiamo da giornalaio, al supermercato, quando abbiamo acquistato casa e quando abbiamo chiesto alla banca i soldi per poterne pagare il prezzo.

Soffermiamoci proprio su quest’ultimo contratto che giuridicamente viene qualificato come contratto di mutuo e che è disciplinato dal codice civile agli articoli 1814 cc e ss. Ebbene, analizzando questo negozio possiamo vedere che esso si sostanzia nel fatto che la banca (cd mutuante), inter alia, si obbliga a dare i soldi al un soggetto (il cd mutuatario) e quest’ultimo, a sua volta, si impegna a restituirli con gli interessi.

Ora se quest’ultimo provvede regolarmente alla restituzione della “rata” egli è adempiente e con il pagamento dell’ultima entrambe le parti contraenti si dice non avranno più nulla a pretendere.

Cosa succede, invece, nel caso in cui il contraente che ha ricevuto i soldi non rispetta gli impegni assunti? Ebbene in tal caso l’istituto di credito chiede al mutuatario il rientro in una unica soluzione dell’intera somma (capitale+interessi+spese) e dal momento che nella maggior parte delle situazioni il mutuatario non è in grado di provvedervi l’istituto di credito procede con l’aggredire l’intero suo patrimonio. Nel nostro ordinamento giuridico, infatti, vi è una norma, l’articolo 2740 cc rubricata “responsabilità patrimoniale” che prevede che “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”.

Ecco quindi, che in forza di questo articolo il mutuante potrà pignorerà tutti i beni del debitore, sia quelli mobili che quelli immobili e quindi anche la sua casa.

Tuttavia, vi è un dato: una volta che il Tribunale ha assegnato all’istituto di credito le somme ricavate dalla vendita dell’immobile se queste non dovessero essere sufficienti a coprire l’intero credito vantato dalla banca (che nel frattempo non è più quello iniziale ma è quello iniziale maggiorato delle spese processuali e legali che nel corso degli anni sono state sostenute) il debitore non è liberato. Quest’ultimo, pertanto, anche se la sua casa è stata venduta, non viene liberato dai suoi obblighi verso il creditore rimanendo esposto alle “aggressioni” dell’istituto di credito.

QUESTO COSA COMPORTA NEL CONCRETO?

Significa che ogni bene che il debitore potrebbe andare ad acquistare potrebbe essere sottoposto ad esecuzione da parte della banca.

Ebbene leggendo queste poche righe (ove si è parlato di un solo creditore, immaginate quando ve ne sono molti) magari vi è venuta un po’ l’ansia perché vi siete sentiti per un attimo senza certezza. Ebbene, è proprio questo il perdurante stato in cui si trova il debitore in cui si trova il debitore sovraindebitato tanto da portarlo a compiere gesti estremi quali appunto il suicidio. Tutto questo poi viene acuito se egli ha una moglie e dei figli.

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