Nonostante ci fosse una legge che introducesse degli strumenti che permettessero al debitore di cristallizzare la sua situazione debitoria, di poterla sanare per poi poter ripartire, la Legge 3/2012 non ebbe “molto successo”.
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Sezione Prima | Disposizioni Generali | Artt. 6- 10 |
Accordo composizione della crisi | Artt. 10 -12 | |
Piano del consumatore | Artt. 12 bis-14 bis | |
Sezione seconda | Liquidazione del patrimonio | Artt. 14 ter-14 quatordecies |
Venne pertanto istituita la Commissione Rordorf che ha elaborato una serie di interventi di riforma e di riordino sia delle procedure concorsuali sia delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento perché, pur avendo aiutato molti debitori, in molti casi si è rivelata inadeguata.
Nel 2017 con la legge delega 155 è stato approvato il Codice della Crisi dell’impresa e dell’insolvenza (D.lgs 14/2019) che andrà a sostituire la legge 3/2012 rendendo le procedure più semplici e di più facile applicazione.
Attenzione:
- rimangono escluse dall’applicazione dell’anzidetto codice lo Stato, gli enti pubblici, le grandi imprese soggette ad amministrazione straordinaria e le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa;
- con DL 118/21 è stato disposto che il codice, eccezion fatta per alcuni aspetti, entrerà in vigore dal 16.5.2022. Quindi fino a quella data rimarranno in vigore le disposizioni della legge 3/12.

QUINDI?
Fino al 16.5.2022 verranno applicati:
– ai soggetti non fallibili: gli istituti previsti dalla L. 3/2012 come modificata;
– alle imprese in crisi dal 15.11.2021 la disciplina vigente MA gli viene applicato il nuovo istituto previsto dal codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza della composizione negoziata della crisi.