Bollette di luce e gas: il decreto aiuti bis prevede sostegno per limitare l’aumento dei prezzi. Il condominio può beneficiarne?

Elisa Boreatti
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L’aumento incontrollato dei prezzi dell’energia e lo stato di incertezza generale causato dalle tensioni internazionali stanno coinvolgendo sia i consumatori che gli operatori del settore energetico, traducendosi talvolta in iniziative che possono configurarsi come pratiche commerciali scorrette o violazioni della regolazione di settore”. Questo concetto è stato ribadito in una nota congiunta che il presidente di AGCM (l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) e di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). 

Perché si è posto il problema?

Perché sono pervenute diverse segnalazioni alle Autorità da parte di consumatori, per violazioni del suddetto art.3 del DL Aiuti bis. 

Il decreto Aiuti bis (Decreto-Legge n. 115 del 2022 art.3) stabilisce la sospensione delle clausole contrattuali che consentano modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale relativamente alla definizione del prezzo, fino al 30 aprile 2023. Sempre fino al 30 aprile 2023 (comma 2) definisce “inefficaci” i preavvisi comunicati per queste stesse finalità prima della data di entrata in vigore del decreto, a meno che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

Ecco, quindi,  che il presidente di ARERA nel richiamare con forza al rispetto delle regole esorta “ad un senso di responsabilità ulteriore, ognuno per la sua parte, invitando gli operatori a non sfruttare tali asimmetrie e i consumatori ad un uso corretto degli strumenti di agevolazione”.

Il condominio può beneficiare di questa sospensione?

La risposta è affermativa atteso che esso è considerato “un consumatore”. Sul punto richiamo la sentenza della Corte di Giustizia – I sez. – sentenza del 2-04-2020 (causa C -329/19) che ha ribadito che il condominio è un consumatore e questo in forza del seguente ragionamento.

Vero è, che affinché una persona possa rientrare nella nozione di consumatore, devono essere soddisfatte due condizioni cumulative, vale a dire che si tratti di una persona fisica e che quest’ultima svolga la sua attività a fini non professionali. Ciò premesso viene ricordato come la normativa condominiale non sia armonizzata a livello dell’Unione europea e gli Stati membri restino liberi di disciplinare il regime giuridico del condominio nei rispettivi ordinamenti nazionali, con possibilità di qualificarlo o meno come persona giuridica.

Il problema è che nell’ordinamento giuridico italiano, un condominio è un soggetto giuridico che non è né una persona fisica né una persona giuridica. La Cassazione in Italia però ha sviluppato un orientamento giurisprudenziale volto a tutelare maggiormente il consumatore, estendendo l’ambito di applicazione della tutela prevista dalla disciplina per i consumatori a un soggetto giuridico, quale il condominio, che nel diritto italiano non è una persona fisica.

Secondo la Corte di Giustizia Europea tale orientamento giurisprudenziale mira con tutta evidenza a tutelare i consumatori; di conseguenza le norme a tutela dei consumatori possono essere applicate ai contratti conclusi con professionisti da un soggetto giuridico quale il condominio.

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